I L C O N S I G L I O
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2/2007, esecutiva, con la quale venivano approvate per l’anno 2007, le aliquote, nonché la detrazione spettante.
Visto che, in relazione al disposto dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 1, comma 156 della legge 27.12.2006, n.
Visto il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la istituzione dell’«Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)»;
Vista la relazione del responsabile dell’ufficio tributi,
Ritenuto, di potere determinare, per l’anno 2008, ai sensi delle norme prima richiamate, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonchè la detrazione d’imposta nelle misure proposte;
Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437 nonchè delle norme di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;
Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
ATTESO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000
DOPO ampia ed esauriente discussione con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;
1) di fissare per l’anno 2008 l’ aliquota per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 uniformemente per ogni categoria di immobili nella misura del 4 per mille;
2) di determinare per l’anno 2008, la detrazione d’imposta, spettante ai proprietari che occupano gli immobili adibiti a prima casa nella misura di €. 103,50;
3) di prendere atto di quanto disposto dalla L . 24.12.2007,n. 244 art. 1 comma 5 per cui dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile.