4    del   2.3.2009

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E MODALITA’ APPLICATIVE PER L’ANNO 2009.

 

                                                    IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto il D.Lgs. 504/92 e s.m.i. istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

Visto l’art. 6 comma 1 D.Lgs 504/92 come modificato dall’art. 1 comma 156 L. 296/2006 che stabilisce che il Consiglio Comunale è competente in merito alla determinazione dell’aliquota relativa all’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 4 co. 1 D.L. 437/96, il Comune ha la facoltà di deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

 

Visti gli artt. 1 co.5  L.449/97 e 2 co. 4 L.431/98 che attribuiscono al Comune la facoltà di determinare, nel rispetto degli equilibri di bilancio, un aliquota agevolata a favore dei proprietari d’immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio e a favore di coloro che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi “tipo”;

 

Visto l’art. 1  co. 169  L. 296/2006 ai sensi del quale il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi e per i servizi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per  l’approvazione del bilancio di previsione e le relative deliberazioni hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento del bilancio medesimo;

 

Dopo attenta valutazione delle disposizioni normative sopra richiamate disciplinanti il tributo in oggetto e vagliate le diverse possibilità operative con riferimento alle aliquote applicabili e i relativi effetti sulla quantificazione del gettito dell’imposta, determinante per garantire gli equilibri finanziari e di bilancio e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi indispensabili e di primaria utilità da prestare alla popolazione, senza, contestualmente, inasprire la pressione fiscale;

 

Visto il Regolamento Comunale disciplinante L’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

Visto  l’art.  1 comma 173 della L. 296/2006 ai sensi del quale  per abitazione principale del soggetto passivo si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica;

 

Visto l’art. 1 comma 1 e 2 del D.L. 93/2008 convertito in L. 126/2008 il quale prevede che a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’Imposta Comunale sugli Immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo individuata ai sensi del D.Lgs 504/92 e s.m.i., ivi comprese le ipotesi di cui agli artt. 6 co. 3 bis e 8 co. 4 di tale disposizione normativa, nonché quelle ad essa assimilate dal Comune  con Regolamento o Delibera Comunale ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 E A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8 co 2 e 3 della richiamata disposizione normativa;

 

Visto l’art. 77 Bis del D.L. 112/2008 converito in Legge 133/2008 ai sensi del quale  resta confermata per il triennio 2009/2011  la sospensione del potere degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazione di aliquote di tributi ad essi attribuiti con Leggi dello Stato, di cui all’art. 1 comma 7 D.L. 93/2008 convertito in L. 128/2008, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani;

 

Preso Atto dell’intervento dell’Assessore ai Tributi DE MARCO GIOVANNI  il quale illustra le aliquote e le detrazioni relative all’Imposta in oggetto, confermative di quelle già applicate  nell’anno 2008,  che si propone di approvare anche per l’anno 2009;

 

Preso Atto del parere favorevole del Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica e  del Segretario Comunale in merito  a quella amministrativa  del presente provvedimento ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;

 

CON VOTI  favorevoli unanimi espressi in forma palese

 

                                                                          DELIBERA

 

1)      di determinare le seguenti aliquote relative all’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2009 nel Comune di Pozzolo Formigaro confermative di quelle già applicate nell’anno 2008:

 

a)          per   le   persone fisiche    soggetti   passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà

      indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente   adibita   ad  abitazione 

      principale, esclusivamente  per gli immobili    di categoria     A1, A8 e A9   non    soggetti ad

      esenzione del tributo  ali sensi del richiamato art. 1 co. 1 e  2 D.L. 93/2008   convertito  in   L.

     126/2008:

       4,5  (quattrovirgolacinque) per mille;

      b)  – per    i   soggetti    passivi   relativamente   a    tutti   gli   immobili   non rientranti nella

       precedente  lettera a):

     6,5 (seivirgolacinque) per mille;

 

2)      di sottolineare che per la determinazione della base imponibile si applicheranno i criteri previsti dall’art. 5 del D.Lgs. 504/92 e s.m.i, compreso quanto stabilito dall’art. 3 co. 48, 51 e 52 lett. a) L.662/96, e che l’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’Ufficio Tecnico Comunale;

 

3)      di puntualizzare che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ivi compresa l’ipotesi di cui al comma 3 bis dell’art. 6 D.Lgs 504/92  e s.m.i., come introdotto dall’art. 1 comma 6 L. 244/2007, esclusivamente  per gli immobili    di categoria     A1, A8 e A9   non    soggetti ad esenzione del tributo  ai sensi del richiamato art. 1 co. 1 e  2 D.L. 93/2008   convertito  in   L.    126/2008:, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 110,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione è elevata,  in applicazione dell’art. 1 comma 3 - 2° periodo D. Lgs 504/92 e s.m.i.  ad € 150,00 per i soggetti passivi nel  cui nucleo familiare è presente un soggetto portatore di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4 Legge 104/92, a condizione che nessuno dei componenti del predetto nucleo familiare sia proprietario o usufruttuario  di altri beni immobili, con esclusione dell’ipotesi di sola  nuda proprietà, anche fuori dal territorio comunale, oltre quello oggetto dell’imposta per cui beneficia della predetta detrazione, fatte salve eventuali pertinenze;

 

4)      di dare atto che nella determinazione delle aliquote, delle detrazioni e delle agevolazioni relative all’I.C.I. per l’anno 2009 sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione di questo Comune e che il provvedimenti in oggetto rispetta tale equilibrio.