21   del   28.03.2008

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E MODALITA’ APPLICATIVE PER L’ANNO 2008.

                                                                  

                                                    IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto il D.Lgs. 504/92 e s.m.i. istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

Visto l’art. 6 comma 1 D.Lgs 504/92 come modificato dall’art. 1 comma 156 L. 296/2006 che stabilisce che il Consiglio Comunale è competente in merito alla determinazione dell’aliquota relativa all’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 4 co. 1 D.L. 437/96, il Comune ha la facoltà di deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

 

Visti gli artt. 1 co.5  L.449/97 e 2 co. 4 L. L.431/98 che attribuiscono al Comune la facoltà di determinare, nel rispetto degli equilibri di bilancio, un aliquota agevolata a favore dei proprietari d’immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio e a favore di coloro che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi “tipo”;

 

Visto l’art. 1  co. 169  L. 296/2006 ai sensi del quale il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi e per i servizi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per  l’approvazione del bilancio di previsione e le relative deliberazioni hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento del bilancio medesimo;

 

Dopo attenta valutazione delle disposizioni normative sopra richiamate disciplinanti il tributo in oggetto e vagliate le diverse possibilità operative con riferimento alle aliquote applicabili e i relativi effetti sulla quantificazione del gettito dell’imposta, determinante per garantire gli equilibri finanziari e di bilancio e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi indispensabili e di primaria utilità da prestare alla popolazione, senza, contestualmente, inasprire la pressione fiscale;

 

Visti il Regolamento Comunale di Contabilità e il Regolamento Comunale disciplinante L’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

Visto  l’art.  1 comma 173 della L. 296/2006 ai sensi del quale  per abitazione principale del soggetto passivo si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica;

 

Preso Atto dell’intervento del Segretario Comunale il quale illustra le aliquote e le detrazioni relative all’Imposta in oggetto, confermative di quelle già applicate  nell’anno 2007,  che si propone di approvare per l’anno 2008;

 

Interviene il  Consigliere MANFREDINI Monica la quale, in considerazione del fatto che  l’adozione in via definitiva della variante strutturale al P.R.G.C determina un significativo aumento di gettito dell’imposta, rileva che sarebbe stato opportuno ridurre le aliquote previste dello 0.5 per mille come a suo tempo ipotizzato. Replica il Consigliere DE MARCO Giovanni il quale sottolinea che non si è ritenuto di apportare tale riduzione per due ragioni. “In primis” perchè  al momento della predisposizione e approvazione in via definitiva da parte della Giunta Comunale dello schema di bilancio  non vi era alcuna certezza che la variante al P.R.G.C. sarebbe stata effettivamente adottata in via definitiva e, inoltre, in ragione del fatto che una significativa riduzione a favore dei contribuenti, relativamente al pagamento dell’imposta afferente l’abitazione principale, è già stata introdotta “ex lege” dalle disposizioni dell’ art. 1 co. 5 L. 244/2007.

Interviene anche il Consigliere CAPETO Giorgio il quale si associa a quanto affermato dal Consigliere MANFREDINI nel Suo intervento, puntualizzando che, a Suo parere, vi erano gli spazi per poter apportare una riduzione delle aliquote in oggetto. Interviene  il Consigliere PAPPADA’ Felice in qualità di delegato all’ambiente il quale ricorda che per il corrente anno 2008 la gestione del servizio rifiuti determinerà un aggravio di costi a carico del Comune quantificabile in quasi 65.000,00 €uro e,  nonostante ciò, l’Amministrazione ha ritenuto di accollarsi integralmente tale maggior spesa senza ammortizzarla in alcun modo prevedendo, a tali fini, un proporzionale aumento della relativa tassa, eventualmente anche solo parziale.

Dopo costruttiva discussione nella quale, in particolare, il Consigliere MANFREDINI ribadisce le Sue riserve, per le ragioni già illustrate nel suo precedente intervento, relative alla mancanta riduzione delle aliquote in oggetto e il Sindaco evidenzia le ragioni di carattere politico-amministrativo che hanno indotto l’Amministrazione a non proporre alcuna riduzione delle suddette aliquote, sottolineando che si è ritenuto, così operando,  di garantire una maggior disponibilità economica per poter realizzare le opere pubbliche che rivestono carattere prioritario senza dover ricorrere all’accensione di nuovi mutui per poterle finanziare.  

 

PRESO ATTO del parere favorevole del Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica e  del Segretario Comunale in merito  a quella amministrativa  del presente provvedimento ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;

 

CON VOTI  favorevoli n° 9 e contrari n° 7 (BOVONE MARIA PALMA GABRIELLA, MANFREDINI MONICA, LAVELLI LUCIANA, BOVONE CESARE, CAPETO GIORGIO , MASSA LUIGI e SCARSI BRUNO) ;

 

                                                                          DELIBERA

 

1)      di determinare le seguenti aliquote relative all’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2008 nel Comune di Pozzolo Formigaro:

 

a)          per   le   persone fisiche    soggetti   passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà

      indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione                principale, come individuata ai sensi dell’art. 1 comma 173 L. 296/2006 sopra richiamata:

       quattrovirgolacinque per mille;

      b)  – per    i   soggetti    passivi   relativamente   a    tutti   gli   immobili   non rientranti nella

       precedente  lettera a):

     seivirgolacinque  per mille;

 

2)      di sottolineare che per la determinazione della base imponibile si applicheranno i criteri previsti dall’art. 5 del D.Leg. 504/92 e s.m.i, compreso quanto stabilito dall’art. 3 co. 48, 51 e 52 lett. a) L.662/96, e che l’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’Ufficio Tecnico Comunale;

 

3)      di puntualizzare che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 110.00 rapportate al periodo dell’anno durante il sussiste tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione è elevata,  in applicazione dell’art. 1 comma 3 - 2° periodo D. Lgs 504/92 e s.m.i.  ad € 150.00 per i soggetti passivi nel  cui nucleo familiare è presente un soggetto portatore di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4 Legge 104/92, a condizione che nessuno dei componenti del predetto nucleo familiare sia proprietario o usufruttuario  di altri beni immobili, con esclusione dell’ipotesi di sola  nuda proprietà, anche fuori dal territorio comunale, oltre quello oggetto dell’imposta per cui beneficia della predetta detrazione, fatte salve eventuali pertinenze;

 

4)       di rilevare che in aggiunta a quella indicata al comma precedente dall’Imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dei commi 2 bis e 2 ter dell’art. 8  D.Lgs 504/92 e s.m.i. come introdotti dall’art. 1 comma 5 L. 244/2007, si detrae un ulteriore importo pari all’1.33 per mille  della relativa base imponibile e tale ulteriore detrazione, comunque non superiore ad € 200.00  viene fruita fino a concorrenza  dell’ammontare dell’imposta ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae  la destinazione ad abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione in oggetto spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e la stessa si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;

 

5)      di evidenziare che ai sensi del comma 3 bis dell’art. 6 D.Lgs 504/92  e s.m.i., come introdotto dall’art. 1 comma 6 L. 244/2007, il soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata per l’abitazione principale e le relative detrazioni di cui rispettivamente ai punti 1 lett. a), 3 e 4   del presente provvedimento. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o  di altro diritto reale  su un immobile destinato ad abitazione ubicato in questo Comune;

 

6)      di dare atto che nella determinazione delle aliquote, delle detrazioni e delle agevolazioni relative all’I.C.I. per l’anno 2008 sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione di questo Comune e che il provvedimenti in oggetto rispetta tale equilibrio.

 

Successivamente il Sindaco rileva che, contrariamente a quanto precedentemente preannunciato dal Consigliere CAPETO Giorgio, il Gruppo Consiliare di minoranza, anziché astenersi, ha espresso un voto contrario alla presente proposta di delibera. Interviene il Consigliere BOVONE  Cesare il quale sottolinea che il Sindaco ad una precedente domanda rivoltagli   dal Consigliere MANFREDINI Monica, la quale espressamente chiedeva se nell’ambito di questo Consiglio Comunale sussistessero o meno condizioni di democraticità nella gestione dei rapporti tra Consiglieri di maggioranza e minoranza, ha implicitamente risposto in maniera negativa. Replica il Sindaco il quale puntualizza   che il Suo precedente intervento voleva semplicemente significare che le regole previste nel relativo regolamento in merito alla disciplina degli interventi e, più in generale, dei dibattiti che avvengono nell’ambito delle sedute di questo organo consiliare devono essere osservate e rispettate da tutti. Interviene il Consigliere MANFREDINI Monica la quale evidenzia che, aldilà di ogni regola formale, è un principio elementare di logica, trasparenza e democraticità permettere sempre a ciascun Consigliere  di replicare  nel caso in cui vengano fatte affermazioni  critiche  in merito al suo operato.