Deliberazione n.  16   del   30.03.2007

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E MODALITA’ APPLICATIVE PER L’ANNO 2007.

 

 

                                                    IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto il D.Lgs. 504/92 e s.m.i. istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

Visto l’art. 6 comma 1 D.Lgs 504/92 come modificato dall’art. 1 comma 156 L. 296/2006 che stabilisce che il Consiglio Comunale è competente in merito alla determinazione dell’aliquota relativa all’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 4 co. 1 D.L. 437/96, il Comune ha la facoltà di deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

 

Visti gli artt. 1 co.5  L.449/97 e 2 co. 4 L. L.431/98 che attribuiscono al Comune la facoltà di determinare, nel rispetto degli equilibri di bilancio, un aliquota agevolata a favore dei proprietari d’immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio e a favore di coloro che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi “tipo”;

 

Visto l’art. 1  co. 169  L. 296/2006 ai sensi del quale il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi e per i servizi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per  l’approvazione del bilancio di previsione e le relative deliberazioni hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento del bilancio medesimo;

 

Dopo attenta valutazione delle disposizioni normative sopra richiamate disciplinanti il tributo in oggetto e vagliate le diverse possibilità operative con riferimento alle aliquote applicabili e i relativi effetti sulla quantificazione del gettito dell’imposta, determinante per garantire gli equilibri finanziari e di bilancio e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi indispensabili e di primaria utilità da prestare alla popolazione, senza, contestualmente, inasprire la pressione fiscale;

 

Visti il Regolamento Comunale di Contabilità e il Regolamento Comunale disciplinante L’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

Visto  l’art.  1 comma 173 della L. 296/2006 ai sensi del quale  per abitazione principale del soggetto passivo si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica;

 

PRESO ATTO dell’intervento del Consigliere delegato ai Tributi Manfredini Dott.ssa Monica la quale propone di mantenere invariate le aliquote e le detrazioni attualmente vigenti relative all’Imposta in oggetto;

 

PRESO ATTO dell’intervento del  Consigliere Massa Luigi il quale chiede chiarimenti in merito al fatto che l’Amministrazione non intenda, come aveva ipotizzato in sede di approvazione del bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2006,  ridurre l’aliquota relativa alla abitazione non direttamente adibita ad abitazione principale. Replica il Consigliere Manfredini Monica la quale sottolinea che tale possibilità era subordinata alla verifica della compatibilità del minor gettito derivante con il permanere degli equilibri di bilancio e, dopo una attenta analisi, si è appurato che tali equilibri non avrebbero potuto essere garantiti se non aumentando un‘altra  imposta quale l’Addizionale Comunale all’Irpef. Il Consigliere conclude il Suo intervento rilevando che l’Amministrazione ha attentamente valutato questa possibilità, ma ha ritenuto meno penalizzante per le fasce sociali più deboli non aumentare tale Imposta, che colpisce indiscriminatamente tutta la cittadinanza, e confermare le aliquote vigenti relative all’I.C.I..

 

DOPO breve discussione;

 

SENTITO il parere favorevole del Segretario Comunale in merito alla regolarità  tecnica e amministrativa  del presente atto ex art. 49 D.Lgs. 267/2000;

 

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

 

                                                                          DELIBERA

1)      di determinare le seguenti aliquote relative all’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2007 nel Comune di Pozzolo Formigaro:

 

a)          per   le   persone fisiche    soggetti   passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà

      indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione                principale, come individuata ai sensi dell’art. 1 comma 173 L. 296/2006 sopra richiamata:

       4,5  (quattrovirgolacinque) per mille;

      b)  – per    i   soggetti    passivi   relativamente   a    tutti   gli   immobili   non rientranti nella

       precedente  lettera a):

     6,5 (seivirgolacinque) per mille;

2)      di sottolineare che per la determinazione della base imponibile si applicheranno i criteri previsti dall’art. 5 del D.Leg. 504/92 e s.m.i, compreso quanto stabilito dall’art. 3 co. 48, 51 e 52 lett. a) L.662/96, e che l’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’Ufficio Tecnico Comunale;

 

3)      di puntualizzare che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 110,00 rapportate al periodo dell’anno durante il sussiste tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione è elevata,  in applicazione dell’art. 1 comma 3 - 2° periodo D. Lgs 504/92 e s.m.i.  ad € 150,00 per i soggetti passivi nel  cui nucleo familiare è presente un soggetto portatore di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4 Legge 104/92, a condizione che nessuno dei componenti del predetto nucleo familiare sia proprietario o usufruttuario  di altri beni immobili, con esclusione dell’ipotesi di sola  nuda proprietà, anche fuori dal territorio comunale, oltre quello oggetto dell’imposta per cui beneficia della predetta detrazione, fatte salve eventuali pertinenze;

 

4)      di dare atto che nella determinazione delle aliquote, delle detrazioni e delle agevolazioni relative all’I.C.I. per l’anno 2007 sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione di questo Comune e che il provvedimenti in oggetto rispetta tale equilibrio.