a) di determinare l’aliquota ICI per l’anno 2005 nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili ad eccezione della abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo, a cui è applicata l’aliquota nella misura del 5,5 per mille;
b) di confermare per l’anno 2005 la seguente disciplina tariffaria dell’ICI:
- determinare in € 130 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, e rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. In tale fattispecie viene quindi applicata la detrazione di imposta di € 130;
- non avvalersi delle altre facoltà discrezionali di cui al comma 55 dell'art.3 legge 662/1996 e di quelle previste dall'art. 1 comma 5 Legge 449/97.