DELIBERA

 

 

1)    DI CONFERMARE per l’anno 2005 l’aliquote I.C.I. stabilite per l’anno 2004 con deliberazione di G.C. n. 8 del 05.01.04, esecutiva e precisamente:

 

-        aliquota ordinaria nella misura del 5,5%  (cinque virgola cinque per mille);

 

-        aliquota diversificata: viene individuata una aliquota nella misura del 7%  (Sette per Mille), ai sensi dell'art. 3 comma 53 della Legge 23/12/96 nr. 662, per gli immobili posseduti in aggiunta all’ abitazione principale che siano tenuti a disposizione dei proprietari e comunque sfitti nonché per le aree fabbricabili;

 

-        aliquota agevolata speciale: viene individuata un'aliquota nella misura del 4% (Quattro per

mille) a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili od inabitabili ovvero finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico ed architettonico, ai sensi dell'art. 1 5° comma L. 27/12/97 nr. 449. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari succitate per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori.

 

2)    Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dalla'art. 5 del D. Lgs. 30/12/92 nr. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 46, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della Legge 23/12/96 nr. 662.

 

3)    Di stabilire in Euro 103,29 la detrazione unica dall'imposta per l'abitazione principale.

 

4)    Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;