- aliquota del 5,5 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative a proprietà indivisa, residente nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del proprietario o da suoi famigliari residenti;
- aliquota del 6,5 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative a proprietà indivisa per l’unità immobiliare non direttamente adibita ad abitazione principale ma abitata, anche saltuariamente nel corso dell’anno dal proprietario o da suoi familiari;
- aliquota del 7 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative a proprietà indivisa per l’unità immobiliare non direttamente adibita ad abitazione principale e non abitata, anche saltuariamente nel corso dell’anno dal proprietario o da suoi familiari.
2) di stabilire che:
- per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D. Lgs 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lett. a), dell’art. 3 della L. 23.12.1996, n. 662;
- di stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica;
- di stabilire che la detrazione di cui al punto precedente spetti anche ai proprietari di immobili concessi in uso gratuito a famigliari residenti;
di dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui al punto 1) nonché della definizione di cui al punto 2) sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune.