IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 2011

Aliquote – Detrazioni – Pagamento – Dichiarazione



Con D.L. n. 93 del 27 maggio 2008 (convertito in legge n. 126 del 24 luglio 2008) è stata disposta l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili a favore, oltre che dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, anche delle relative pertinenze e delle unità immobiliari concesse in uso gratuito dal soggetto passivo d’imposta a parenti in linea retta di grado primo (da genitori a figli e viceversa) nonché adibite ad abitazione principale dal soggetto comodatario (il proprietario concedente, nell’anno successivo alla concessione, è obbligato a presentare, a pena di decadenza dal beneficio, apposita denuncia di variazione).

Si ricorda che l’unità immobiliare adibita a pertinenza dell’abitazione principale deve soddisfare i seguenti requisiti:

Fabbricati ubicati nel foglio catastale 41 (zona del centro storico):

  1. avere la classificazione catastale “C/6” (box);

  2. non essere locati;

  3. l’esenzione può essere applicata limitatamente ad una sola unità immobiliare adibita a pertinenza dell’abitazione principale.

Fabbricati ubicati al di fuori del foglio catastale 41 e facenti parte di complessi condominiali

  1. avere la classificazione catastale “C/6” (box);

  2. non essere locati;

  3. l’esenzione può essere applicata limitatamente ad una sola unità immobiliare adibita a pertinenza dell’abitazione principale.


Fabbricati ubicati al di fuori del foglio catastale 41 e non facenti parte di complessi condominiali (abitazioni unifamiliari, bifamiliari, ecc.)

  1. avere la classificazione catastale “C/6” (box), oppure “C/2” (ricoveri attrezzi o magazzini”), oppure ancora “C/7” (tettoie);

  2. avere una superficie catastale (consistenza catastale) fino a 25 mq per i fabbricati C/6, e fino a 50 mq per i fabbricati C/2 e C/7;

  3. non essere locati;

  4. l’esenzione può essere applicata, per ogni categoria catastale di fabbricato pertinenziale (C/6 – C/2 – C/7), limitatamente ad una sola unità immobiliare adibita a pertinenza dell’abitazione principale.


A - L’imposta comunale sugli immobili è applicata, per l’anno 2011, con le seguenti ALIQUOTE:


2 per mille:

  1. unità immobiliari locate con contratto registrato “TIPO LOCALE” ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale. I contribuenti interessati all’agevolazione sono tenuti a presentare al Comune, pena il mancato ottenimento del beneficio, specifica comunicazione entro i termini stabiliti per la presentazione delle dichiarazioni I.C.I., allegando copia del contratto di locazione registrato al competente ufficio erariale, da cui si desuma la sua conformità al “contratto tipo locale” convenuto fra il Comune e le associazioni di categoria e scheda da cui si evinca il calcolo utilizzato per la determinazione del canone.


4 per mille:

  1. a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali. La richiesta della relativa concessione edilizia deve essere presentata al Comune a partire dal 1° gennaio 2011 ed a tutto il 31 dicembre dello stesso anno e l’aliquota ridotta si applica per tre anni a decorrere dalla data di inizio lavori;



4,7 per mille:

  1. unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo, residente nel Comune, nonché unità immobiliari concesse in uso gratuito dal soggetto passivo d’imposta a parenti in linea retta di grado primo (da genitori a figli e viceversa) nonché adibite ad abitazione principale dal soggetto comodatario (il proprietario concedente, nell’anno successivo alla concessione, è obbligato a presentare, a pena di decadenza dal beneficio, apposita denuncia di variazione) che non rientrano nei casi di esenzione dal pagamento dell’imposta di cui al D.L. 27/05/2008 n. 93 (artt. 1,2,3) (vale a dire unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9);



6 per mille:

  1. terreni agricoli in generale.


7 per mille

(aliquota ordinaria di riferimento):

  1. tutte le restanti fattispecie non comprese nel presente elenco.


B - La DETRAZIONE d’imposta attribuita per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta, nonché per le unità immobiliari concesse in uso gratuito dal soggetto passivo d’imposta a parenti in linea retta di grado primo e adibite ad abitazioni principali dal soggetto comodatario, che non rientrano nei casi esenzione dal pagamento dell’imposta di cui al D.L. 27/05/2008 n. 93 (artt. 1,2,3) è stabilita in € 130,00.


La detrazione di cui al precedente punto B è elevata a € 420,00 annue, corrispondenti a € 35,00 mensili, per ogni mese di assenza continuativa dall’abitazione di residenza, a favore dei soggetti ricoverati presso ospedali, case di cura e di riposo, anche dello stesso Comune di residenza.

L’elevazione della detrazione non si applica nei confronti dei contribuenti che possiedono, a titolo di proprietà o altro diritto reale, ulteriori abitazioni locate nel Comune di residenza.

Per usufruire della maggior detrazione occorre far pervenire all’Ufficio Tributi dal 1° al 16 giugno 2011, per il versamento della prima rata, ovvero dal 1° al 16 dicembre 2011 per il versamento della seconda rata, pena la decadenza del beneficio della maggiorazione stessa, apposita istanza su modulo predisposto dal Comune, corredato dalla relativa documentazione.



C - Il VERSAMENTO dell’imposta deve essere effettuato in due rate:


Il versamento dell’imposta dovuta complessivamente per l’intero anno può essere effettuato in unica soluzione, entro il 16 giugno 2011.


L’imposta dovuta deve essere corrisposta mediante versamento sul conto corrente postale n° 49070329 intestato a “Comune Tortona ICI gettito ordinario servizio tesoreria” oppure, come previsto dalla normativa vigente mediante modello F24. A partire dall’anno d’imposta 2009 non è più possibile effettuare il versamento presso la Tesoreria Comunale.


Non si fa luogo al versamento se l’imposta da versare è uguale od inferiore a Euro 12,00


D – A decorrere dall’anno 2007 resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione d’imposta nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta non siano fruibili da parte del comune attraverso la consultazione della banca dati catastale oppure per gli adempimenti attualmente previsti dalla normativa o da provvedimenti deliberativi dell’ente in materia di riduzione d’imposta. Le DICHIARAZIONI d’imposta già presentate negli anni precedenti hanno effetto anche per l’anno d’imposta 2010 e per quelli successivi, sempreché non si siano verificate modificazioni nei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. In tal caso occorre presentare al Comune, entro il termine previsto dalla normativa nazionale per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono avvenute le variazioni, la prescritta denuncia di variazione sugli appositi moduli disponibili presso l’Ufficio Tributi.


E - Per le INFORMAZIONI relative all’imposta e la consegna della modulistica è competente l’Ufficio Tributi del Comune, in Corso Alessandria 62 (tel. 864417 – 864436 - 864419).

Tutte le informazioni riguardanti l’imposta, compresa la relativa modulistica, sono comunque disponibili nel sito internet del Comune: www.Comune.Tortona.Al.it



Tortona, maggio 2011

F.to Il Dirigente Finanziario

Responsabile d’imposta

Dott.ssa MANCINI Sabrina