A - L’imposta comunale sugli immobili è applicata, per l’anno 2008, con le seguenti ALIQUOTE:

 

2 per mille:

1-       unità immobiliari locate con contratto registrato “TIPO LOCALE” ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale. I contribuenti interessati sono tenuti a presentare al Comune, pena il mancato ottenimento del beneficio, specifica comunicazione entro i termini stabiliti per la presentazione delle dichiarazioni I.C.I., allegando copia del contratto di locazione registrato al competente ufficio erariale, da cui si desuma la sua conformità al “contratto tipo locale” stipulato fra questo Comune e le associazioni di categoria.

 

4 per mille:

2-       a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati  nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali. La richiesta della relativa concessione edilizia deve essere presentata al Comune a partire dal 1° gennaio 2008 ed a tutto il 31 dicembre dello stesso anno e l’aliquota ridotta si applica per tre anni a decorrere dalla data di inizio lavori;

 

 

4,7 per mille:

3-       unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune;

 

4-       unità immobiliari concesse in uso gratuito dal soggetto passivo d’imposta a parenti in linea retta di grado primo (da genitori a figli e viceversa) nonché adibite ad abitazione principale dal soggetto comodatario (il proprietario concedente, nell’anno successivo alla concessione, è obbligato a presentare, a pena di decadenza dal beneficio, apposita denuncia di variazione);

 

5-       unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che detta unità immobiliare non risulti locata;

 

6-       unità immobiliare adibita a pertinenza dell’abitazione principale. Detta unità immobiliare, ai fini dell’agevolazione, deve soddisfare i seguenti requisiti:

Fabbricati ubicati nel foglio catastale 41 (zona del centro storico):

a-       avere la classificazione catastale “C/6” (box);

b-       non essere locati;

c-       l’aliquota ridotta può essere applicata limitatamente ad una sola unità immobiliare adibita a pertinenza dell’abitazione principale.

Fabbricati ubicati al di fuori del foglio catastale 41 e facenti parte di complessi condominiali

a-       avere la classificazione catastale “C/6” (box);

b-       non essere locati;

c-       l’aliquota ridotta può essere applicata limitatamente ad una sola unità immobiliare adibita a pertinenza dell’abitazione principale.

 

Fabbricati ubicati al di fuori del foglio catastale 41 e non facenti parte di complessi condominiali (abitazioni unifamiliari, bifamiliari, ecc.)

a-       avere la classificazione catastale “C/6” (box), oppure “C/2” (ricoveri attrezzi o magazzini”), oppure ancora  “C/7” (tettoie);

b-       avere una superficie catastale (consistenza catastale) fino a 25 mq per i fabbricati C/6, e fino a 50 mq per i fabbricati C/2 e C/7;

c-       non essere locati;

d-       l’aliquota ridotta può essere applicata, per ogni categoria catastale di fabbricato pertinenziale (C/6 – C/2 – C/7), limitatamente ad una sola unità immobiliare adibita a pertinenza dell’abitazione principale.

 

 

6 per mille:

7-       terreni agricoli in generale.

 

7 per mille

(aliquota ordinaria di riferimento):

8-       tutte le restanti fattispecie non comprese nel presente elenco.

 

B - La DETRAZIONE d’imposta attribuita per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per gli alloggi regolarmente assegnati da parte dell’Agenzia Territoriale per la Casa, nonché per le unità immobiliari concesse in uso gratuito dal soggetto passivo d’imposta a parenti in linea retta di grado primo e adibite ad abitazioni principali dal soggetto comodatario, è stabilita in € 130,00.

 

La detrazione di cui al precedente punto B- è elevata a € 300,00 a favore dei soggetti appartenenti alle categorie di seguito specificate, nei casi in cui il reddito del nucleo familiare imponibile ai fini I.R.P.E.F. 2007 non superi il limite di € 18.500,00, aumentato di € 1.400,00 per ogni persona a carico:

pensionati – portatori di handicap – invalidi – anziani non autosufficienti – disoccupati e lavoratori in mobilità – lavoratori posti in cassa integrazione – giovani coppie di sposi – famiglie monoreddito.

Nel caso di presenza nei nuclei familiari suddetti di altre persone portatrici di handicap, anziani non autosufficienti e invalidi, sempre a carico del contribuente, il limite di reddito aggiuntivo per persona, posto a base del diritto dell’esenzione maggiorata, passa da € 1.400,00 a € 1.900,00.

L’elevazione della detrazione non si applica comunque in presenza di unità immobiliari classificate catastalmente nelle seguenti categorie: A/1 – A/7 – A/8 – A/9.

 

Per tutti i soggetti aventi diritto alla maggiorazione di detrazione per l’anno d’imposta 2008 e che hanno già presentato regolare domanda per usufruirne nell’anno d’imposta 2000, ovvero negli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, la stessa domanda si considera valida anche per l’anno 2008. Resta fermo l’obbligo per i nuovi aventi diritto all’agevolazione e per i soggetti decaduti dal beneficio della stessa, di presentare la denuncia di variazione di cui al successivo punto D-

 

La detrazione di cui al precedente punto B è elevata a € 420,00 annue, corrispondenti a € 35,00 mensili, per ogni mese di assenza continuativa dall’abitazione di residenza, a favore dei soggetti ricoverati presso ospedali, case di cura e di riposo, anche dello stesso Comune di residenza.

L’elevazione della detrazione non si applica nei confronti dei contribuenti che possiedono, a titolo di proprietà o altro diritto reale, ulteriori abitazioni locate nel Comune di residenza.

Per usufruire della maggior detrazione occorre far pervenire all’Ufficio Tributi dal 1° al 16 giugno 2008, per il versamento della prima rata, ovvero dal 1° al 16 dicembre 2008 per il versamento della seconda rata, pena la decadenza del beneficio della maggiorazione stessa, apposita istanza su modulo predisposto dal Comune, corredato dalla relativa documentazione.

 

Le maggiorazioni della detrazione di € 300,00 e di € 420,00, ove ne ricorrano contemporaneamente i rispettivi presupposti, non sono cumulabili bensì alternative fra loro.

 

 

C - Il VERSAMENTO dell’imposta deve essere effettuato in due rate:

-          la prima dal 1° al 16 giugno 2008, pari al 90% dell’imposta dovuta per il periodo di possesso del 1° semestre (45% dell’importo annuo);

-          la seconda dal 1° al 16 dicembre 2008, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno.

 

Il versamento dell’imposta dovuta complessivamente per l’intero anno può essere effettuato in unica soluzione, entro il 16 giugno 2008.

 

L’imposta dovuta deve essere corrisposta mediante versamento alla Tesoreria comunale direttamente presso gli sportelli di Piazza Duomo, o sul conto corrente postale n° 49070329 intestato a “Comune Tortona ICI gettito ordinario servizio tesoreria” oppure, come previsto dalla normativa vigente mediante modello F24.

 

Non si fa luogo al versamento se l’imposta da versare è uguale od inferiore a Euro 12,00

 

D – A decorrere dall’anno 2007 resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione d’imposta nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta non siano fruibili da parte del comune attraverso la consultazione della banca dati catastale oppure per gli adempimenti attualmente previsti dalla normativa o da provvedimenti deliberativi dell’ente in materia di riduzione d’imposta. Le DICHIARAZIONI d’imposta già presentate negli anni precedenti hanno effetto anche per l’anno d’imposta 2008 e per quelli successivi, sempreché non si siano verificate modificazioni nei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. In tal caso occorre presentare al Comune, entro il termine previsto dalla normativa nazionale per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno  in cui sono avvenute le variazioni, la prescritta denuncia di variazione sugli appositi moduli disponibili presso l’Ufficio Tributi.

 

E - Per le INFORMAZIONI relative all’imposta e la consegna della modulistica è competente l’Ufficio Tributi del Comune, in Corso Alessandria 62 (tel. 864417 – 864436 - 864419- 864418).

Tutte le informazioni riguardanti l’imposta, compresa la relativa modulistica, sono comunque disponibili nel sito internet del Comune: www.Comune.Tortona.Al.it