IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

     Esaminata la proposta di delibera, formulata in data 6/3-2006 dal Dirigente del Settore Finanziario, di seguito trascritta:

 

     Vista la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili approvata con deliberazione di Consiglio Comunale N. 28 del 23 Marzo 2005;

 

Dato atto che la disciplina medesima prevedeva per l’esercizio 2005, tra le altre agevolazioni,  aliquote differenziate per:

a-      alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia Territoriale per la Casa;

b-      soggetti che intraprendono per la prima volta un’attività produttiva o che espandono la propria attività;

c-      terreni agricoli catastalmente classificati come vigneti;

 

     Viste le osservazioni contenute nella nota N. 18116/2005/DPF/UF del 22/6-2005 con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze suggerisce di abolire tali differenziazioni;

 

     Vista la deliberazione di Giunta Comunale N. 44 dell’1/3-2006 con cui la Giunta Comunale medesima, ritenuto opportuno recepire le osservazioni ministeriali ed adeguare per l’esercizio 2006 le detrazioni di imposta per le categorie di particolare disagio sociale, ha approvato le aliquote I.C.I. per il 2006, confermando le misure 2005 delle stesse, proponendo soltanto modifiche alla disciplina dell’imposta medesima finalizzate a:

a)      abolire le aliquote differenziate previste per gli alloggi regolarmente assegnati da parte dell’Agenzia Territoriale per la Casa (4,7 per mille), per i soggetti d’imposta che intraprendono o espandono un’attività produttiva (4 per mille) e per i terreni agricoli catastalmente classificati come vigneti (4 per mille);

b)      adeguare le detrazioni d’imposta per le categorie di particolare disagio economico -sociale;

 

     Si propone ora al Consiglio Comunale, di approvare, per l’anno 2006, le modifiche alla disciplina dell’imposta di cui ai punti precedenti.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

     Udita e fatta propria la proposta dell’Assessore Silvestri Annamaria;

 

     Vista la vigente normativa che regola l’applicazione dell’I.C.I.;

 

     Visto il Regolamento Comunale per la gestione dell’imposta stessa;

 

     Visto il vigente Statuto Comunale;

 

     Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Finanziario sulla regolarità tecnica, relativo alla proposta di deliberazione di che trattasi, apposto sulla proposta medesima;

 

     Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore Finanziario, in data 6/3-2006, in ordine alla regolarità contabile della proposta sopra formulata, apposto sulla proposta medesima,

 

 

DELIBERA

 

 

1°)          di proporre al Consiglio Comunale la seguente disciplina, comprendente aliquote e detrazioni, riguardante l’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno d’imposta 2006:

 

A- aliquota ordinaria di riferimento: 7 per mille;

 

B- con riferimento all’articolo 4, comma 1, del Decreto Legge 8/8-1996, N. 437, convertito in legge 24/10-1996, N. 556 e richiamato dal comma 53, articolo 3, della legge 23/12-1996, N. 662, in relazione alla possibilità di applicazione di aliquote ridotte, nonchè con riferimento al Regolamento Comunale per la gestione dell’imposta:

- unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune: 4,7 per mille;

 

C- con riferimento all’articolo 2, comma 4, della legge 9/12-1998, N. 531, in relazione alla possibilità di applicazione di aliquote ridotte inferiori al minimo di legge:

- unità immobiliari locate con contratto registrato “tipo locale” ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 2 per mille.

I contribuenti interessati dall’agevolazione sono tenuti a presentare al Comune, pena il mancato ottenimento del beneficio, specifica comunicazione entro i termini stabiliti per la presentazione delle dichiarazioni I.C.I., allegando copia del contratto di locazione registrato al competente ufficio erariale, da cui si desuma la sua conformità al “contratto tipo locale” convenuto tra il Comune e le associazioni di categoria;

 

D- con riferimento al comma 5, articolo 1, della legge 27/12-1997, N. 449, in relazione alla possibilità di applicare ulteriori aliquote ridotte:

- a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 4 per mille.

La richiesta della relativa concessione edilizia deve essere presentata al Comune a partire dal 1° Gennaio 2006 ed a tutto il 31 Dicembre dello stesso anno e l’aliquota ridotta si applica per tre anni a partire dalla data di inizio lavori;

 

E- con riferimento al comma 53, articolo 3, della legge 23/12-1996, N. 662, che sostituisce l’articolo 6 del Decreto Legislativo 30/12-1992, N. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione alle possibilità di diversificazione delle aliquote dal 4 al 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati, nonché con riferimento al Regolamento comunale per la gestione dell’imposta:

- terreni agricoli: 6 per mille.

 

2°)          di stabilire per l’anno 2006 nella misura di Euro 130,00 la detrazione d’imposta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali da persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 30/12-1992, N. 504, come sostituito dall’articolo 3, comma 55, della legge 23712-1996, N. 662;

 

3°)          di stabilire per l’anno 2006, ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Legge 11/3-1997, N.   50, così come trasformato in legge 9/5-1997, N. 122, nella misura annua di Euro 300,00 la detrazione d’imposta per i soggetti di cui al precedente punto 2°) appartenenti ad una delle seguenti categorie di particolare disagio economico-sociale:

 

a.      pensionati con reddito annuale imponibile del proprio nucleo familiare ai fini dell’IRPEF fino a Euro 12.550,00, maggiorato di Euro 1.250,00 per ogni persona a carico;

b.      portatori di handicap con la percentuale minima del 50% di invalidità e  con reddito annuale imponibile del proprio nucleo familiare ai fini dell’IRPEF fino a Euro 12.550,00, maggiorato di Euro 1.250,00 per ogni persona a carico;

c.      invalidi con la percentuale minima del 50% di invalidità e  con reddito annuale imponibile del proprio nucleo familiare ai fini dell’IRPEF fino a Euro 12.550,00, maggiorato di Euro 1.250,00 per ogni persona a carico;

d.      anziani non autosufficienti con reddito annuale imponibile del proprio nucleo familiare ai fini dell’IRPEF fino a Euro 12.550,00, maggiorato di Euro 1.250,00 per ogni persona a carico;

e.      disoccupati e lavoratori in mobilità da almeno sei mesi e con reddito annuale imponibile del proprio nucleo familiare ai fini dell’IRPEF fino a Euro 12.550,00, maggiorato di Euro 1.250,00 per ogni persona a carico;

f.        lavoratori posti in cassa integrazione da almeno sei mesi e con reddito annuale imponibile del proprio nucleo familiare ai fini dell’IRPEF fino a Euro 12.550,00, maggiorato di Euro 1.250,00 per ogni persona a carico.

Nel caso di presenza nei nuclei suddetti di portatori di handicap, di persone anziane non autosufficienti e/o invalidi, sempre a carico del contribuente, l’aumento del reddito esente è elevato da Euro 1.250,00  per persona a carico, a  Euro 1.750,00;

g.      famiglie monoreddito da lavoro dipendente composte da almeno due persone con reddito annuale imponibile ai fini dell’IRPEF fino a Euro 12.550,00, maggiorato di Euro 1.250,00  per ogni persona a carico;

h.      giovani coppie di sposi entro i trentadue anni di età, per i primi due anni di matrimonio. Il limite massimo del reddito annuale imponibile ai fini dell’IRPEF è stabilito in Euro 12.550,00, maggiorato di Euro 1.250,00 per ogni figlio a carico;

 

4°)          di escludere dalla maggiorazione della detrazione di Euro 300,00 di cui al punto precedente i contribuenti che sono proprietari di unità immobiliari classificate in catasto in A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici);

 

5°)          di stabilire, nell’obiettivo di una maggiore semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, che per tutti i soggetti aventi diritto alla maggiorazione di detrazione per l’anno d’imposta 2006 e che hanno presentato regolare domanda per usufruirne nel precedente anno d’imposta, si consideri la stessa valida anche per l’anno 2006. Resta fermo l’obbligo per i nuovi aventi diritto all’agevolazione e per i contribuenti decaduti dal beneficio della stessa, di presentare, nelle forme e nei termini stabiliti dal Regolamento Comunale di disciplina dell’imposta, la denuncia di variazione;

 

6°)          di stabilire per l’anno 2006 nella misura annua di Euro 420,00, corrispondente a Euro     35,00 per ogni mese di assenza continuativa dall’abitazione di residenza, la detrazione     d’imposta per i soggetti di cui al precedente punto 2) ricoverati presso ospedali, case di     cura e di riposo, anche dello stesso Comune di residenza o dimoranti temporaneamente in altro Comune per motivi di salute;

 

7°)          di escludere dalla maggiorazione della detrazione di Euro 420,00 di cui al punto precedente i contribuenti che rientrano in una delle seguenti casistiche:

- contribuenti che possiedono, a titolo di proprietà o altro diritto reale, una o più abitazioni locate nel comune di residenza;

- contribuenti che non comprovano documentalmente i requisiti richiesti per la maggiore detrazione;

 

8°)          di stabilire che le richieste per usufruire della maggiorazione della detrazione di Euro      420,00 di cui al precedente punto 6°) dovranno pervenire al Comune, corredate dalle necessarie documentazioni e pena la decadenza del beneficio, dal 1° al 30 Giugno 2006 per il versamento della prima rata, ovvero dal 1° al 20 Dicembre 2006 per il versamento della seconda rata, e che le stesse avranno validità per il solo periodo d’imposta 2006 pena la decadenza;

 

9°)          di stabilire che le maggiorazioni della detrazione di Euro 300,00 e di Euro 420,00 non sono cumulabili bensì alternative fra loro;

 

10°)      di considerare, ai sensi dell’articolo 3, comma 56, della legge 23/12-1996, N. 662, come direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.