VISTA la propria deliberazione n. 4 del 13.3.2007 con la quale è stata fissata l’aliquota I.C.I. per l’anno 2006 nella misura del 5 per mille per l’abitazione principale e del 5,5 per mille per gli altri immobili e con la quale venne prevista l’applicazione della maggiore detrazione di € 129,11, anziché € 103,29, per i pensionati o disoccupati possessori unicamente della casa di abitazione e con reddito annuo non superiore a € 8.390,00.
VISTO l’art. 1, comma 156 della legge 27/12/2006, n. 296, che ha individuato nel Consiglio Comunale l’Organo competente a determinare le aliquote I.C.I. che, in precedenza, venivano fissate dalla Giunta Comunale;
VISTO l’art. 1 commi da
DATO ATTO che le esigenze di bilancio legate sia all’aumento delle spese, sia alla riduzione dei trasferimenti statali, rendono necessario procedere all’aumento dell’aliquota I.C.I. sui fabbricati diversi dall’abitazione principale;
RITENUTO quindi:
- Di determinare le aliquote I.C.I. per l’anno 2008 nella misura del 5,00 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e nella misura del 6,00 per mille per gli altri immobili;
- Di confermare anche per l’anno 2008, fermo restando quanto disposto dall’art. 1, commi da
DOPO l’intervento del consigliere ARATA Angelo che dichiara il suo voto contrario ritenendo che non ci siano validi motivi che giustifichino l’aumento.
VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi dal Responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgsl. 18/8/2000 n. 267;
Con voti favorevoli n. 8 – contrari 2 (Arata e Gallo) – Astenuti 1 (Benazzo)
1. Di determinare, per l’anno 2008, le seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
- Aliquota del 5,00 per mille per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative a proprietà indivisa residenti nel Comune per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale come previsto dall’art. 6 del Regolamento I.C.I.;
- Aliquota del 6,00 per mille per tutte le altre fattispecie d’immobili;
2. Di approvare , fermo restando quanto disposto dall’art. 1, commi da
a) avranno diritto alla detrazione di € 129,11 da applicare all’imposta dovuta ai fini I.C.I. per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, coloro che ne facciano richiesta documentata e dimostrino il possesso delle seguenti condizioni:
- pensionati o disoccupati possessori unicamente della casa d’abitazione, con reddito inferiore a € 8.525,00.
b) Le domande dovranno essere presentate entro il 30.4.2008 all’ufficio tributi.
Dovranno essere allegati:
certificazione dei redditi del richiedente e dei componenti del nucleo famigliare ( Mod. unico, Mod. 730, cud, certificazione dei redditi di pensione relativi all’anno 2007).
c) Il Funzionario Responsabile dell’Imposta di cui all’art. 11 – comma 4 del Decreto Legislativo 504/92, verifica la sussistenza o meno delle condizioni oggettive previste per l’aumento della detrazione e ne comunica l’esito agli interessati in tempo utile per gli adempimenti fiscali conseguenti.