“ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE C.C. N° 2 IN DATA 09.03.2009 ADOTTATA DAL COMUNE DI STREVI (AL) IN MATERIA DI ALIQUOTA I.C.I. PER L’ANNO DI IMPOSTA 2009”
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 1, comma 156 della legge 27/12/2006, n. 296, che ha individuato nel Consiglio Comunale l’Organo competente a determinare le aliquote I.C.I. che, in precedenza, venivano fissate dalla Giunta Comunale;
RICHIAMATO il D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e sue modificazioni e la restante normativa in materia di I.C.I.;
ATTESO che per l'anno 2008 le aliquote dell'imposta in questione erano state determinate nella misura del 7,00 per mille per le seconde abitazioni e del 6,00 per mille per tutti gli altri immobili con delibera di questo Consiglio Comunale n.
RICHIAMATO l’art. 2, commi 39 e 46, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, i quali prevedono la riduzione dei trasferimenti erariali ai comuni in relazioni al maggior gettito dell’Imposta Comunale sugli immobili derivanti dall’applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo art. 2 del D.L. 262/2006:
· Commi 33-35, che prevedono l’aggiornamento delle variazioni colturali dei terreni agricoli da parte dell’AGEA;
· Comma 36, che prevede che l’Agenzia del Territorio effettui l’accertamento dei fabbricati non accatastati o che hanno perso i requisiti di ruralità;
· Commi 37-38, che prevedono come ulteriore requisito di ruralità dei fabbricati l’obbligo, per l’imprenditore agricolo, di essere iscritto al registro imprese della Camera di Commercio;
· Commi 40-44, che prevedono la revisione delle unità immobiliari censite nelle categorie catastali da E/1 a E/6 ed E/9 per gli immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ufficio privato ovvero usi diversi, dotati di autonomia reddituale e funzionale;
· Comma 45, che ha aumentato il moltiplicatore della rendita catastale delle unità immobiliari del gruppo B da
PRESO ATTO che il Ministero dell’Interno, sulla base dei commi 39 e 46 dell’articolo 2 del decreto legge n. 262/2006, ha ridotto i trasferimenti erariali per l’anno 2007 per un importo di €. 13.996,85;
RICHIAMATA, altresì,
· L’articolo 1, comma 5, il quale ha istituito, in aggiunta della detrazione ordinaria, una nuova detrazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili pari all’1,33 per mille della base imponibile, con un massimo di €.
Successivamente l’articolo 1, comma 1 del D.L. 93/2008, ha escluso dall’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, precisando che per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D. L.vo 30/12/1992, n°504 e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del
· L’articolo 1, comma 4 del decreto legge n. 93 del 27/05/2008 prevede che la minore imposta derivante dall’applicazione dei commi 1,2 e 3 è rimborsata ai singoli Comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell’art, 8 del D. Lgs. 504/1992, introdotto dall’art.1, comma 5 della Legge 24/12/2007, n.
· L’articolo 1, comma 287, il quale prevede che l’ammontare del trasferimento compensativo riconosciuto ai Comuni a titolo del minor gettito ICI per la detrazione sull’abitazione principale viene determinato sulla base delle aliquote e delle detrazioni in vigore per l’anno 2007;
PRESO ATTO che, sulla base delle previsioni normative, sopra richiamate, il gettito ICI previsto per l’anno 2009, ad aliquote e detrazioni comunali invariate, ammonta presuntivamente ad €. 255.000,00;
CONSIDERATO che le esigenze finanziarie per l’anno 2009, quantificate nello schema di bilancio di previsione approvato con deliberazione di questa Giunta n.
RITENUTO quindi di applicare le aliquote ICI a valere per l’anno 2009 nella misura del 7,00 per mille per le seconde abitazioni e del 6,00 per mille per tutti gli altri immobili (terreni agricoli compresi), salvo l’agevolazione prevista in euro 104,00 per l’abitazione principale;
UDITA la proposta del Sindaco in tal senso e dato atto che sulla base di essa può prevedersi un gettito dell’imposta di Euro 255.000,00 circa, (al netto degli accertamenti relativi ad anni pregressi e conseguenti all’attività di liquidazione e controllo da parte dell’ufficio comunale);
ACQUISITO sulla proposta del Sindaco il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
CON voti favorevoli unanimi n. 11, legalmente espressi
D E L I B E R A
1 - di determinare per l'anno 2009 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili da applicare sul territorio comunale di Strevi nella misura del 7,00 (sette) per mille per le seconde abitazioni e del 6,00 (sei) per mille per tutti gli altri immobili (terreni agricoli compresi);
2 - di determinare per l'anno 2009 la detrazione per l’abitazione principale nella misura di euro 104,00 per la generalità dei contribuenti;
3 - di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della R.I. ai sensi dell'art. 58 comma 4 della legge n. 446/97.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PERAZZI f.to COMASCHI