“ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE C.C. N° 2 IN DATA 25.03.2008 ADOTTATA DAL COMUNE DI STREVI (AL) IN MATERIA DI ALIQUOTA I.C.I. PER L’ANNO DI IMPOSTA 2008”
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 1, comma 156 della legge 27/12/2006, n. 296, che ha individuato nel Consiglio Comunale l’Organo competente a determinare le aliquote I.C.I. che, in precedenza, venivano fissate dalla Giunta Comunale;
RICHIAMATO il D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e sue modificazioni e la restante normativa in materia di I.C.I.;
ATTESO che per l'anno 2007 le aliquote dell'imposta in questione erano state determinate nella misura del 7,00 per mille per le seconde abitazioni e del 6,00 per mille per tutti gli altri immobili con delibera di questo Consiglio Comunale n. 4 in data 28.03.2007, esecutiva;
RICHIAMATO l’art. 2, commi 39 e 46, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, i quali prevedono la riduzione dei trasferimenti erariali ai comuni in relazioni al maggior gettito dell’Imposta Comunale sugli immobili derivanti dall’applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo art. 2 del D.L. 262/2006:
· Commi 33-35, che prevedono l’aggiornamento delle variazioni colturali dei terreni agricoli da parte dell’AGEA;
· Comma 36, che prevede che l’Agenzia del Territorio effettui l’accertamento dei fabbricati non accatastati o che hanno perso i requisiti di ruralità;
· Commi 37-38, che prevedono come ulteriore requisito di ruralità dei fabbricati l’obbligo, per l’imprenditore agricolo, di essere iscritto al registro imprese della Camera di Commercio;
· Commi 40-44, che prevedono la revisione delle unità immobiliari censite nelle categorie catastali da E/1 a E/6 ed E/9 per gli immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ufficio privato ovvero usi diversi, dotati di autonomia reddituale e funzionale;
· Comma 45, che ha aumentato il moltiplicatore della rendita catastale delle unità immobiliari del gruppo B da 100 a 140;
PRESO ATTO che il Ministero dell’Interno, sulla base dei commi 39 e 46 dell’articolo 2 del decreto legge n. 262/2006, ha ridotto i trasferimenti erariali per l’anno 2007 per un importo di €. 13.996,85;
RICHIAMATA, altresì, la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Legge finanziaria 2008” ed in particolare:
· L’articolo 1, comma 5, il quale ha istituito, in aggiunta della detrazione ordinaria, una nuova detrazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili pari all’1,33 per mille della base imponibile, con un massimo di €. 200,00 a favore delle unità immobiliari censite nelle categorie da A/2 ad A/7 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;
· L’articolo 1, comma 7, il quale prevede che la minore imposta derivante ai Comuni per effetto della nuova detrazione per l’abitazione principale è rimborsata con oneri a carico del bilancio dello Stato mediante un corrispondente incremento dei trasferimenti erariali erogati entro il 16 giugno ed il 16 dicembre di ogni anno, sulla base della quantificazione inviata dal Comune, salvo conguaglio;
· L’articolo 1, comma 287, il quale prevede che l’ammontare del trasferimento compensativo riconosciuto ai Comuni a titolo del minor gettito ICI per la detrazione sull’abitazione principale viene determinato sulla base delle aliquote e delle detrazioni in vigore per l’anno 2007;
CONSIDERATO che le esigenze finanziarie per l’anno 2008, quantificate nello schema di bilancio di previsione approvato con deliberazione di questa Giunta n. 7 in data 16.02.2008, sono tali da permettere il mantenimento delle aliquote in questione sullo stesso valore fissato per il 2007, senza necessità di aumenti;
RITENUTO quindi di applicare le aliquote ICI a valere per l’anno 2008 nella misura del 7,00 per mille per le seconde abitazioni e del 6,00 per mille per tutti gli altri immobili (terreni agricoli compresi), salvo l’agevolazione prevista in euro 104,00 per l’abitazione principale e di fissare nell’importo di euro 120,00, l'ammontare della suddetta detrazione per l'abitazione principale per i titolari di pensione con più di 65 anni d'età, con reddito non superiore ad euro 7.430,00 e che non siano proprietari di terreni, allo scopo di favorire le fasce più deboli della popolazione e sentite in merito le organizzazioni sindacali;
DATO ATTO che oltre alle detrazioni di cui al precedente punto, spetta la nuova detrazione statale pari all’1,33 per mille della base imponibile, fino ad un massimo di €. 200,00 a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie da A/2 ad A/7, come previsto dall’articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall’articolo 1, comma 5, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
UDITA la proposta del Sindaco in tal senso e dato atto che sulla base di essa può prevedersi un gettito dell’imposta di Euro 365.000,00 circa, (al netto degli accertamenti relativi ad anni pregressi e conseguenti all’attività di liquidazione e controllo da parte dell’ufficio comunale);
ACQUISITO sulla proposta del Sindaco il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
CON voti favorevoli unanimi n. 12, legalmente espressi
D E L I B E R A
1 - di determinare per l'anno 2008 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili da applicare sul territorio comunale di Strevi nella misura del 7,00 (sette) per mille per le seconde abitazioni e del 6,00 (sei) per mille per tutti gli altri immobili (terreni agricoli compresi);
2 - di determinare per l'anno 2008 la detrazione per l’abitazione principale nelle sotto indicate misure:
- euro 104,00 per la generalità dei contribuenti;
- euro 120,00 per i titolari di pensione con più di 65 anni d'età, con reddito non superiore ad euro 7.430,00 e che non siano proprietari di terreni;
3 - di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della R.I. ai sensi dell'art. 58 comma 4 della legge n. 446/97.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PERAZZI f.to COMASCHI