IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto che, in relazione al disposto dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 1, comma 156 della legge 27.12.2006, n.
Visto il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la istituzione dell’«Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)»;
Visto l’art. 3, commi da
Visto l’art. 58, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
Visto l’art. 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
Visto l’art. 30, commi 11, 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
Vista la relazione degli uffici, alla quale si evidenzia:
– il gettito realizzato, per detta imposta, nell’anno 2007 (anno che precede quello cui si riferiscono le tariffe determinate con la presente deliberazione);
– le aliquote nonchè le riduzioni e le detrazioni d’imposta proposte per l’anno 2008;
– il gettito presunto, in applicazione delle aliquote, delle riduzioni e delle detrazioni d’imposta come sopra proposte;
Ritenuto, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di:
– reperire i mezzi per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d’istituto;
– assicurare l’equilibrio del bilancio 2008;
– esercitare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, la facoltà concessa dall’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni ed integrazioni;
di potere determinare, per l’anno 2008, ai sensi delle norme prima richiamate, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonchè le riduzioni e le detrazioni d’imposta nelle misure proposte;
Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437 nonchè delle norme di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare
Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l’art. 42-bis del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159;
Visti gli artt. 1, commi 5 e 6, 2, commi 4 e 288, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;
Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge
1) Di stabilire le tariffe per l’applicazione dell’ICI - Imposta Comunale sugli Immobili - in questo comune con l’effetto dal 1° Gennaio 2008;
a) aliquota da applicare ai soggetti passivi così come definiti dall’art.4 del regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille
b) di stabilire in € 103,29 la quota esente;
c) aliquota da applicare ai soggetti passivi così come definiti dall’art.4 del regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, per tutti i restanti immobili che non rientrano nella categoria sopraddetta: 6,00 per mille ;
2) Si da atto che nella determinazione delle aliquote generalmente intese sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che per i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio
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