PREMESSO:
- che l’ ICI è stata sostituita con D.Lgs.30 Dicembre 1992, n.504 e dallo stesso disciplinata con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi ;
- che l’art.3 commi 48,51,52,53,54,55,56,57,58, e 59 della legge 23 Dicembre 1996,n.662 ha modificato l normativa previgente stabilendo nuove norme per l’applicazione dell’imposta ed attribuendo ai Comuni la potestà di determinare le modalità per la cui attuazione è necessaria l’adozione di un ordinamento comunale dell’imposta, entro i limiti fissati dalla legge, da adottarsi ai sensi dell’art.32, secondo comma, lettera g) della legge 8 Giugno 1990,n.142 ;
CONSIDERATO che le nuove norme adottate dalle recenti disposizioni legislative (legge 449/97, 446/97 e art.12 del D.Lgs.n.460/97) consentono di deliberare riduzioni ed esenzioni per tutti i tributi locali ivi compreso l’ICI;
- che con l'art.58 del D.Lgs.15.12.1997, n.446 vengono apportate modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, così come disciplinata dal Decreto Legislativo 504/1992;
- che con l'art. 59 del D.Lgs.15.12.1997, n.446. concede ai Comuni la potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili ravvisata la necessità di provvedere alla adozione del regolamento di cui trattasi;
CONSIDERATO che la legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) stabilisce inequivocabilmente che la determinazione dell’aliquota dell’Imposta Comunale degli immobili è di competenza del consiglio comunale;
VISTA la propria precedente deliberazione con cui venne approvato il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;
VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale e del ragioniere in ordine alla presente proposta di deliberazione reso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.18 agosto 2000,267;
VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate ;
DOPO AMPIA ED ESAURIENTE DISCUSSIONE con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge
1) Di stabilire le tariffe per l’applicazione dell’ICI - Imposta Comunale sugli Immobili - in questo comune con l’effetto dal 1° Gennaio 2007;
a) aliquota da applicare ai soggetti passivi così come definiti dall’art.4 del regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille
b) di stabilire in € 103,29 la quota esente;
c) aliquota da applicare ai soggetti passivi così come definiti dall’art.4 del regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, per tutti i restanti immobili che non rientrano nella categoria sopraddetta: 6,00 per mille ;
2) Si da atto che nella determinazione delle aliquote generalmente intese sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che per i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio