DELIBERA

 

1)     Determinare le aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo Comune per l'anno 2005, nelle sottoindicate misure:

ALIQUOTE

ORDINARIA 

6,0 per mille

 

RIDOTTA

4,0 per mille

Alloggi locali con contratti stipulati alle condizioni degli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi dell’art. 2 della Legge 9/12/1998 n. 431

L’aliquota agevolata si applica all’unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, a destinazione abitativa concessa in locazione ai sensi degli articoli

·         2, comma 3. Legge 431/98 (locazione abitativa agevolata)

·         5, comma 1, Legge 431/98 (locazione abitativa agevolata di natura transitoria)

·         5, comma 2, Legge 431/98 (locazione abitativa agevolata per studenti universitari).

5,5 per mille

alloggi locali con contratto registrato a persone che li utilizzino come abitazione principale 

Il Contribuente, proprietario di immobili concessi in locazione  secondo i casi sopra riportati, può determinare l’imposta applicando l’aliquota agevolata per il periodo di vigenza del contratto.

Ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata è obbligatorio presentare all’ufficio Tributi la apposita“Dichiarazione di sussistenza dei requisiti” compilata in ogni sua parte, secondo le istruzioni ad essa allegate, e debitamente firmata.  Il modello dovrà essere consegnato all’ufficio entro il 31 dicembre dell’anno in cui si intende iniziare ad applicare l’agevolazione e non più presentato.

Alla scadenza del contratto di locazione il Contribuente dovrà ripresentare la dichiarazione rinnovando la sua intenzione di mantenere l’applicazione dell’aliquota agevolata, qualora deliberata.

La mancata presentazione della dichiarazione farà cessare automaticamente l’agevolazione.

Nel caso di cessazione del rapporto di locazione prima della scadenza contrattuale, il Contribuente è tenuto a darne comunicazione all’Ufficio Tributi. citando i relativi dati catastali degli immobili.

RIDOTTA

5,5 per mille

prima casa e sue pertinenze individuate secondo le disposizioni dell’art. 817 del codice civile

5,5 per mille

terreni

MAGGIORATA

7,0 per mille

abitazioni sfitta per un periodo non inferiore a 180 giorni nell’intero anno d’imposta;

7,0 per mille

abitazioni tenute a disposizione del proprietario o comunque vuote

 

DETRAZIONI d’Imposta

€. 

129,11

per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo