LA GIUNTA COMUNALE

 

Fatto presente che, dall’anno 2001, l’Amministrazione Comunale, si è avvalsa della facoltà concessa dall’art. 6, 2° comma, del D.Lgs. 30.12.1992, n.504 e s.m.i. e ha stabilito le seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili:

-         aliquota ordinaria: 6 per mille

-         aliquota ridotta per l’unita immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n.388, come sostituito dall’art. 27, comma 8 della Legge 28.12.2001, n. 448, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Considerato che in sede di conversione del D.L. n. 314/2004, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2005 da parte degli enti locali è differito al 31.03.2005;

Rilevato che se la deliberazione non viene adottata entro il termine menzionato si applica, ai sensi del 1° comma dell’art.6 del citato D.Lgs. n.504/1992 l’aliquota del 4 per mille;

Verificato il gettito del tributo degli esercizi precedenti;

Constatato che le esigenze di bilancio, in relazione ai programmi amministrativi ed alla qualità dei servizi da garantire, rendono necessario avvalersi della facoltà concessa dall’art.6, 2° comma, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e s.m.i. e mantenere un’aliquota ordinaria del 6 per mille ed un’aliquota ridotta del 5 per mille per le abitazioni principali, confermando nella misura di € 103,29 (ex £ 200.000) la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

Preso atto della competenza della Giunta Comunale a provvedere in merito, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art.49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267:

-         parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile di Servizio Geom. COPPO Vittorio;

-         parere favorevole di regolarità contabile del Segretario Comunale;

Con voti unanimi palesi

 

D E L I B E R A

 

  1. Di avvalersi della facoltà concessa dall’art.6, 2° comma, del D.Lgs. 30.12.1992, n.504 e s.m.i. e di stabilire le seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili anche per l’anno 2005:

-         aliquota ordinaria: 6 per mille

-         aliquota ridotta per l’unita immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

 

  1. Di dare atto che, a norma dell’art. 3 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta Comunale sugli immobili, “per abitazione principale si intende non solo quella in cui il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente, ma anche:

a.                 l’abitazione concessa in uso gratuito, con scrittura privata registrata, dal possessore a genitori o figli che la usino come abitazione principale e siano ivi residenti;

b.                 l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;

 

  1. Di confermare in  € 103,29 (ex £ 200.000) la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

 

E, con separata ed unanime votazione palese, stante l’urgenza, ai sensi dell’art.134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000, n.267

 

D E L I B E R A

 

di rendere la presente immediatamente eseguibile.