1) di fissare per l’anno 2010, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
a) Aliquota del 5 (cinque) per mille per le abitazioni principali dei contribuenti (comprese le abitazioni date in comodato d’uso gratuito a famigliari ascendenti o discendenti in linea diretta);
b) Aliquota del 7 (sette) per mille per tutte le altre abitazioni non a carattere principale (seconde case) dei contribuenti, accessori, pertinenze, aree fabbricabili, terreni agricoli;
2) di determinare per l’anno 2008, le riduzioni e le detrazioni d’imposta, queste ultime espresse in euro, come segue:
c) Detrazione unica: €.103.29 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi famigliari, dimorano abitualmente. Sono escluse dal beneficio le abitazioni date in comodato d'uso gratuito a famigliari ascendenti o discendenti in linea diretta.
d) L’imposta è ridotta del 50% (cinquanta per cento) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’Uffici Tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che presenta o allega idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge n.15/1968, e s.m.i., autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunica con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o di restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;
e) Ai fini del calcolo dell'I.C.I. relativa alle aree fabbricabili, e cioè quelle aree inserite in piani di frazionamento e/o lottizzazione edilizia e comprese nel P.R.G.C. come edificabili di espansione, completamento, eccetera, in mancanza di altri elementi e comunque fino al momento dell'urbanizzazione e accatastamento della nuova costruzione, il valore minimo su cui calcolare l'imposta è fissato in €.15.00 al metro quadrato.
f) Valore minimo dei versamenti: €.10.00.