PER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

1) di fissare per l’anno 2008, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

a)                 Aliquota del 5 (cinque) per mille per le abitazioni principali dei contribuenti (comprese le abitazioni date in comodato d’uso gratuito a famigliari ascendenti o discendenti in linea diretta);

b)                 Aliquota del 7 (sette) per mille per tutte le altre abitazioni non a carattere principale (seconde case) dei contribuenti, accessori, pertinenze, aree fabbricabili, terreni agricoli;

 

2) di determinare per l’anno 2008, le riduzioni e le detrazioni d’imposta, queste ultime espresse in euro, come segue:

c)                  Detrazione unica: €.103.29 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi famigliari, dimorano abitualmente. Sono escluse dal beneficio le abitazioni date in comodato d'uso gratuito a famigliari ascendenti o discendenti in linea diretta.

d)                 L’imposta è ridotta del 50% (cinquanta per cento) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’Uffici Tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che presenta o allega idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge n.15/1968, e s.m.i., autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunica con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o di restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

e)                 Ai fini del calcolo dell'I.C.I. relativa alle aree fabbricabili, e cioè quelle aree inserite in piani di frazionamento e/o lottizzazione edilizia e comprese nel P.R.G.C. come edificabili di espansione, completamento, eccetera, in mancanza di altri elementi e comunque fino al momento dell'urbanizzazione e accatastamento della nuova costruzione, il valore minimo su cui calcolare l'imposta è fissato in €.15.00 al metro quadrato.

f)                   Valore minimo dei versamenti: €.10.00.