ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.34 DEL 21/12/2005
ADOTTATA DAL COMUNE DI PIOVERA (PROVINCIA DI ALESSANDRIA)
IN MATERIA DI ALIQUOTA I.C.I. PER L’ANNO DI IMPOSTA 2006.
1) di determinare per l’anno 2006 l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune nella misura seguente:
- Aliquota unica: 6 X 1000 (sei per mille);
- Riduzioni d’imposta:
L’imposta è ridotta del 50% (cinquanta per cento) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’Uffici Tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che presenta o allega idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge n.15/1968, e s.m.i., autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunica con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o di restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;
- Detrazione unica: €.103,29 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi famigliari, dimorano abitualmente.