Deliberazione della Giunta Comunale n.7 del 09/03/2005.

Oggetto: Imposta Comunale sugli Immobili  (I.C.I.). Determinazione delle aliquote, delle riduzioni e delle detrazioni d’imposta per l’anno 2005.

 

 

LA GIUNTA  COMUNALE

 

Visto l’art.151, comma 1, della Legge n.267/2000, che fissa al 31 Dicembre di ogni anno il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione e relativi atti annessi;

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in data 31/12/2004 il quale fissa alla data del 28/02/2005 il termine ultimo per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2005 e degli allegati;

2004;

Dato atto che la contrazione dei trasferimenti statali ed i tagli previsti dalla vigente normativa in materia di finanza pubblica impongono una attenta valutazione delle possibilità di reperire disponibilità finanziarie per compensare i minori trasferimenti statali;

Constatato che le esigenze di bilancio in relazione ai programmi amministrativi ed alla qualità dei servizi da garantire impongono di fissare una aliquota per l’anno 2005  in misura del 6 (sei) per mille;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile, resi sulla presente proposta di deliberazione e sugli atti contabili ai quali la stessa si riferisce, in conformità al D.Lgs. 18/08/2000, n.267, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

            Con voti favorevoli  unanimi espressi nelle forme di legge,

 

D E L I B E R A

 

1)  di determinare per l’anno 2005 l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune nella misura seguente:

-         Aliquota unica: 6 X 1000 (sei per mille);

-         Riduzioni d’imposta:

      L’imposta è ridotta del 50% (cinquanta per cento) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’Uffici Tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che presenta o allega idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge n.15/1968, e s.m.i., autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunica con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o di restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

-         Detrazione unica: €.103,29 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi famigliari, dimorano abitualmente;

 

1)  Di stimare in base alle proiezioni ricavate dagli introiti della prima e seconda rata del 2004, il gettito complessivo dell’I.C.I. in €.170.000,00 da iscrivere nell’apposito Capitolo di entrata del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2005;

 

2)  Di rimettere copia della presente deliberazione al Concessionario per la riscossione dei tributi;

 

3)  Con separata votazione favorevole unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.