COMUNE DI PECETTO DI VALENZA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
DELIBERAZIONE N. 03/2005 DEL 25/01/2005
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA I.C.I. ANNO 2005.
DATO ATTO CHE lo schema di deliberazione è predisposto dal Segretario Comunale;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 42/2003 in data 22.12.2003, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano determinate le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili del Comune, relativamente all’anno 2004;
VISTO il Titolo I Capo I del D.Lgs. 504/1992 e s.m.i., disciplinante l’Imposta Comunale sugli Immobili, con particolare riferimento:
· all’art. 6 del D.Lgs. 504/1992, recante le modalità e i termini per la deliberazione dell’aliquota annuale, nonché le modifiche apportate dall’art. 3, commi 48 e seguenti, della L. 662/1996, come ulteriormente modificato dall’art. 10 del D.L. n. 669/1996 conv. in L. 30/1997;
· all’art. 4 comma 1 D.L. 437/1996, convertito in L. 556/1996;
· all’art. 58 D.Lgs. 446/1997, a ulteriore modifica del D.Lgs. 504/1992;
· all’art. 59 del D.Lgs. 446/1997, in ordine alla potestà regolamentare dei comuni in ordine alla predetta imposta;
DATO ATTO CHE, ai sensi della normativa vigente, il Comune stabilisce l’aliquota, tenendo conto delle seguenti condizioni e possibilità:
· misura non inferiore al quattro e non superiore al sette per mille (art. 6 comma 2 D.Lgs. 504/1992);
· possibilità di diversificazione dell’aliquota, entro tali limiti, a seconda che si tratti di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati (ibidem);
· possibilità di agevolazione in rapporto a diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro (ibidem);
· possibilità di riduzione per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente a fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione d’immobili (art. 8 comma 1 D.Lgs. 504/1992);
· riduzione dell’imposta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni, con accertamento delle stesse condizioni secondo il dettato di legge (art. 8 comma 1 D.Lgs. 504/1992);
· possibilità in ordine alla aliquota ridotta comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato (art. 4 comma 1 D.L. 437/1996 conv. in L. 556/1996);
· possibilità di fissazione di aliquota agevolata anche inferiore al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti, dando atto che l’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori (art. 1 comma 5 L. 449/1997);
· possibilità di fissazione, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, di aliquote dell’imposta più favorevoli, per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi di cui al comma 3 dell’art. 2 L. 431/98 (accordi in sede locale volti alla definizione di contratti tipo in materia di locazione di immobili urbani), con possibilità di derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte (art. 2 comma 4 L. 431/1998);
· detrazione, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (intendendosi per essa quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorano abitualmente), del soggetto passivo, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta, di EURO 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione (art. 8 comma 2 D.Lgs. 504/1992);
· ulteriore possibilità di riduzione dell’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo fino al 50 per cento, o, in, alternativa, elevazione dell’importo di EURO 103,29 a titolo di detrazione per abitazione principale, fino a EURO 258,23, nel rispetto degli equilibri di bilancio (art. 8 comma 3 D.Lgs. 504/1992), ed anche oltre, fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità, ferma, in tale caso, l’impossibilità per il comune che abbia adottato tale deliberazione di stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente (art. 58 comma 3 D.Lgs. 446/1997);
· possibilità di applicare la riduzione di cui all’art. 8 comma 3 D.Lgs. 504/92 anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale (art. 8 comma 3 D.Lgs. 504/1992);
· applicazione delle disposizioni dell’art. 8 D.Lgs. 504/1992 anche ad unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituiti Autonomi delle Case Popolari, ai sensi delle interpretazioni ministeriali (art. 8 comma 4 D.Lgs. 504/1992);
· possibilità di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3 comma 56 L. 662/1996);
· possibilità di destinazione di percentuale del gettito dell’imposta al potenziamento degli uffici tributari del Comune (art. 3 comma 57 L. 662/1996);
VISTO, altresì, l’art. 1 comma 540 L. 311/2004, recante interpretazione autentica (ai sensi dell’art. 1 comma 2 L. 212/2000) dell'articolo 4 R.D. n. 652/1939, convertito, con modificazioni, in L. 1249/1939, recante la determinazione della rendita catastale, nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso, concorrendo pertanto alla determinazione della rendita catastale, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale anche se fisicamente non incorporati al suolo, e con rideterminazione consequenziale dei trasferimenti erariali agli Enti Locali interessati;
DATO ATTO CHE:
· il termine ultimo per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2005, ai sensi dell’art. 1 D.L. n. 314/2004, è prorogato al 28.02.2005;
· il termine previsto per le deliberazioni concernenti aliquote e tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’art. 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998, le tariffe dei servizi pubblici locali, per l’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 53 comma 16 L. 388/2000;
· ai sensi dell’art. 6 comma 1 D.Lgs. 504/1992, come modificato dal comma 53 dell’art. 3 L. 662/1996, l’aliquota è stabilita dal Comune;
· ai sensi del medesimo art. 6 comma 1 D.Lgs. 504/1992, in ogni caso il Comune è tenuto a deliberare annualmente l’imposta, tenuto conto che in mancanza l’aliquota è ridotta ex lege alla misura del quattro per mille, e ciò a differenza delle altre imposte, tasse e prezzi, per cui vige il differente regime che in mancanza di determinazione si intendono confermate le tariffe previgenti;
DATO ATTO CHE:
· sulla base dello schema di Bilancio di Previsione dell’esercizio 2005, oggetto di adozione da parte della Giunta Comunale nella odierna seduta, sono confermate le aliquote dell’I.C.I. nelle misure dell’esercizio pregresso;
· previa verifica del gettito del tributo relativo all’esercizio precedente, con riferimento alla prima rata ed all’acquisizione dei dati relativi alla seconda, in corso di esplicazione, da parte del Concessionario, sulla base di calcoli effettuati in sede di elaborazione del Bilancio 2005, appare necessario assicurare un introito relativo all’I.C.I., pari almeno a EURO 239.478,00 circa;
· il precitato gettito, risulta invariato rispetto all’esercizio precedente;
· in ogni caso va rispettato, nella determinazione delle aliquote nonché delle agevolazioni, riduzioni e detrazioni, l’equilibrio finanziario del bilancio;
· l’introito di cui sopra va assicurato, in considerazione delle necessità di bilancio, previa effettuata ponderazione della distribuzione del carico tributario sull’Utenza, rimandando per relationem al Bilancio Previsionale per l’esercizio finanziario 2005, la cui scelta discrezionale appare demandata alla valutazione dell’organo politico, in considerazione dell’autonomia finanziaria dell’Ente, e nel legittimo esercizio della discrezionalità amministrativa in sede delle diverse opzioni in tema di politica fiscale, con particolare riferimento alle opzioni effettuate in merito al tasso di copertura dei servizi, in merito alla copertura dei costi del servizio rifiuti solidi urbani attraverso la TA.R.S.U., nonché in merito alla opzione di conferma dell’aliquota “opzionale” della addizionale comunale all’I.R.Pe.F., tenuto conto dell’art. 3 comma 1 lettera a) L. 289/2002 in combinato disposto con l’art. 1 comma 51 L. 311/2004, ai sensi del quale fino al 31.12.2006 sono sospesi gli aumenti delle addizionali all’IRPEF, deliberati successivamente al 29.09.2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l’anno 2002;
VISTO altresì il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’I.C.I.;
DATO ATTO pertanto, che occorre determinare, confermativamente, le aliquote I.C.I. per l’anno 2004 nelle misure seguenti: a) aliquota ordinaria: 7 per mille; b) aliquota per abitazioni principali: 6 per mille;
DATO ATTO CHE si ritiene confermare la detrazione relativa alle prime abitazioni nella misura di EURO 103,29;
RAVVISaTA la competenza della Giunta Comunale ai sensi del combinato disposto dell’art. 42 comma 1 lett. f) e dell’art. 48 D.Lgs. 267/2000, non trattandosi di atto istitutivo di tributo comunale, bensì di determinazione, peraltro confermativa, di aliquote di tributo comunale;
DATO ATTO CHE sono salve le volizioni diverse di competenza del Consiglio Comunale, in caso di innovazioni di natura ordinamentale che la determinazione annuale dell’aliquota I.C.I. potrebbe assumere, in considerazione dell’ampia gamma di possibilità in ordine alla differenziazione delle tipologie, delle aliquote, delle riduzioni, come sopra descritte, in osservanza della ripartizione normativa di competenza ratione materiae degli organi dell’ente;
VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000;
- la normativa speciale in materia;
- la L. 311/2004;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione,
· il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti;
· il visto di conformità alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti, reso dal Segretario Comunale;
· il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
1. Di determinare, ai sensi di quanto in narrativa, per l’anno 2005, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili del Comune di Pecetto di Valenza nelle misure seguenti: aliquota ordinaria 7 per mille, aliquota relativa alle abitazioni principali: 6 per mille;
2. Di dare atto che la detrazione relativa all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all’art. 8 D.Lgs. 504/1992 come modificato dal comma 55 dell’art. 3 L. 662/96 è determinata nella misura di EURO 103,29;
3. Di stimare, in base ai dati a disposizione del Comune relativamente agli introiti della medesima imposta relativi all’anno 2004, ed in base alle aliquote determinate, delle detrazioni per l’unità immobiliari adibite ad abitazione principale, di cui ai precedenti punti, in EURO 239.478,00 circa il gettito complessivo relativamente all’anno 2005.
Parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti;
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dr. Gian Carlo RAPETTI
visto di conformità alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti, reso dal Segretario Comunale
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dr. Gian Carlo RAPETTI
Parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 d. Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti, da parte del responsabile del servizio finanziario;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO Mariella COLANINNO