· Aliquota:
- 5 per mille unica per tutte le unità immobiliari oggetto di imposta (fabbricati ed aree edificabili).
· Esenzioni:
1. TERRENI AGRICOLI non ricompresi in aree edificabili, in quanto il territorio del Comune di Pasturana ricade in zona normativamente individuata come “collina depressa”.
2. FABBRICATI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL PROPRIETARIO O DEL TITOLARE DI ALTRO DIRITTO REALE CHE COMPORTI LA SOGGETTIVITA’ PASSIVA DI IMPOSTA (con esclusione di quelli classificati in A/1, A/8 e A/9) E DELLE RELATIVE PERTINENZE sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto Legge 27.05.2008, n. 93, convertito in Legge 126/2008.
Per abitazione principale si intende quella adibita a dimora abituale del contribuente coincidente, per presunzione legale e salvo prova contraria, con la residenza anagrafica.
Sono inoltre esclusi dal pagamento la ex casa coniugale assegnata al coniuge separato o divorziato (a condizione che il coniuge non assegnatario non possieda un altro fabbricato adibito ad abitazione principale nello stesso Comune), i fabbricati appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari e dagli altri enti di edilizia residenziale pubblica.
Il vigente Regolamento ICI (art. 3, comma 1) del Comune di Pasturana assimila alle abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (dai genitori ai figli e dai figli ai genitori) e nella quale i medesimi hanno la residenza anagrafica. Per detti fabbricati e relative pertinenze l’Imposta non è pertanto dovuta.
· Detrazioni per abitazione principale (applicabili solo per le unità immobiliari di categoria A1, A8 e A9):
1. Euro 103,29 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, comprese quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata. L’eventuale parte residua della detrazione per l’abitazione principale può essere utilizzata per le pertinenze distintamente censite.
2. La detrazione di cui al punto 1. è elevata ad Euro 200,00 per le seguenti casistiche:
o per le famiglie al cui interno è presente un portatore di handicap con invalidità al 100% accertata da certificazione rilasciata dall'Ufficio invalidi civili dell'ASL competente. La detrazione e' inoltre accordata a condizione che l'alloggio e le relative pertinenze costituiscano l'unica proprietà immobiliare del contribuente alla data del 1/1/2008. In caso di uso, usufrutto o diritto di abitazione il contribuente non deve avere alcuna proprietà immobiliare.
o per le famiglie al cui interno è presente un invalido al 100% con invalidità accertata da certificazione rilasciata dall'ASL competente. La detrazione e' inoltre accordata a condizione che l'alloggio e le relative pertinenze costituiscano l'unica proprietà immobiliare del contribuente alla data del 1/1/2008. In caso di uso, usufrutto o diritto di abitazione il contribuente non deve avere alcuna proprietà immobiliare.
o per i disoccupati con reddito ISEE, desumibile da certificazione della situazione economica rilevante per l’ammissione a prestazioni sociali agevolate erogabili in osservanza del D.Lgs. 31.03.1998, n. 109 come modificato dal D.Lgs. 03.05.2000, n. 130, inferiore ad € 3.000,00;
I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono chiedere informazioni al Comune per la documentazione da presentare.
3. Sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione della detrazione per queste previste (Euro 103,29 per ogni unità immobiliare), quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (Articolo 3, comma 1, Regolamento ICI).
· Versamenti:
I versamenti di imposta potranno essere eseguiti a mezzo bollettino di c/c postale n. 88798467 intestato al Concessionario per la riscossione per la Provincia di Alessandria – EQUITALIA NOMOS S.p.A. – PASTURANA – AL – ICI - o tramite modello F24.
· Dichiarazioni di variazione:
Le dichiarazioni di variazione (dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali accertata con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio in data 18.12.2007) non devono più essere presentate, salvo nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche di acquisizione da parte del Comune (variazioni di residenza, concessioni in uso gratuito, contratti di leasing, acquisizione/perdita diritto esenzione per ruralità, eventi che prevedano agevolazioni o riduzioni di imposta, aree edificabili, ecc.). In tali casi la data di scadenza è quella di presentazione della dichiarazione dei redditi.