CITTÀ DI NOVI LIGURE
Provincia di Alessandria
Deliberazione Consiglio Com.le N. 15 in data 18/03/2010
Ufficio proponente: Bilancio e Programmazione
Proposta di deliberazione N.
19---------------------------------------------------------------------------------------------------------
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'IMPOSTA COMUNALE SUGLI
IMMOBILI - I.C.I. - PER L'ANNO 2010
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sono presenti gli assessori Cascarino, Broda, Parodi, Marubbi, Cavanna, Tedeschi e
il Vice Sindaco Garassino.
Il Presidente richiama l’illustrazione del Bilancio per l’anno 2010 e le relative relazioni
del Sindaco e dell’Assessore competente nella seduta del 15 marzo scorso.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D.Lgs. 30/12/92, n.504 e successive modificazioni, con il quale è stata
istituita, a decorrere dall'anno 1993, l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
VISTO l'art 1 comma 1 del D.L. 27.05.2008 n. 93, convertito in legge n.126 del
24.07.2008, che prevede, a decorrere dall'anno di imposta 2008, l'esclusione dall'Imposta
Comunale sugli Immobili dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo, ad esclusione degli immobili con categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali
continua ad applicarsi la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo di € 132,00, rapportata al periodo di utilizzo;
VISTA la legge 27.12.2006 n. 296 che al comma 169 dell’articolo 1 dispone che gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno
in anno;
VISTO l’articolo 77 bis della legge 6.8.2008 n. 133 di conversione del DL 25.5.2008
n. 112 con il quale è stata confermata per il triennio 2009 – 2011 la sospensione del potere
degli enti locali di deliberare aumenti di tributi fatta eccezione per gli aumenti relativi alla
tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU);
RILEVATO che, a fronte della necessità di mantenere invariato il livello dei servizi,
occorre conseguire un aumento del gettito attraverso una azione di contrasto all’evasione, a
fronte dei maggiori costi dei servizi medesimi e di minori trasferimenti statali, mantenendo
invariate le agevolazioni per coloro che intendano effettuare interventi di cui all'art.1 comma
5 della legge 27/12/97, n.449, nonché a coloro i quali eseguono interventi volti alla
realizzazione di nuovi stabilimenti industriali ed artigianali eseguiti in conformità alle norme
tecniche di attuazione del P.R.G. vigente;
VISTO il D.Lgs. 24/6/1998, n. 213;
VISTA la Circolare n. 27/E del 2/2/1999;
VISTO l’art. 1 comma 156 della Legge 296/06, che ha attribuito alla competenza al
Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote ICI;
VISTI gli allegati pareri favorevoli esplicitati ai sensi dell'art.49 - I comma - del T.U.
n.267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dai responsabili
dei servizi competenti indicati dalla legge, nonché di conformità a leggi, statuto e
regolamenti espresso dal Segretario Generale;
Con votazione in forma palese dal seguente risultato:
Presenti n. 17
Astenuti n. 5 (Accili, Bertoli, Piazzale, Porta, Tuo)
Votanti n. 12
Favorevoli n. 12
D E L I B E R A
1. Per le motivazioni in premessa esplicitate, di confermare le aliquote per l'Imposta
Comunale sugli Immobili, già fissate nelle misure sotto elencate:
A) aliquota per l'Imposta Comunale sugli Immobili, per l'anno 2010 nella misura del 5
(cinque) per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e
classificate o classificabili nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e per le relative
pertinenze classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6 o C/7;
B) detrazione in ragione di 132,00 Euro per le suddette unità immobiliari, nonché
quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che abbiano
acquisito la residenza in istituti di ricovero, a condizione che la stessa non risulti
locata;
C) detrazione per le suddette unità immobiliari in ragione di 186,00 Euro per i titolari di
immobili con nucleo familiare all’interno del quale è presente un portatore di
handicap con invalidità al 100% accertata da certificazione rilasciata dall’Ufficio
invalidi civili dell’ASL competente o da altra certificazione equipollente.
Tale situazione deve essere resa nota all’Ufficio ICI del Comune mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
D) aliquota del 4 per mille così come previsto dall'art. 1 comma 5 della legge
27/12/1997, n.449, relativamente agli immobili oggetto di interventi finalizzati al
solo recupero di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico e
altresì agli immobili interessati da interventi volti alla realizzazione di autorimesse o
posti auto anche pertinenziali, oppure all'utilizzo di sottotetti, nonché alla
realizzazione di nuovi stabilimenti industriali ed artigianali in conformità alle norme
tecniche di attuazione del P.R.G. vigente; l'aliquota agevolata si applica
limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre
anni dall'inizio dei lavori. Nel caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono
stati realizzati gli interventi di cui sopra, l'aliquota agevolata è applicata
dall'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare per i rimanenti periodi d'imposta;
l'aliquota del 4 per mille viene applicata altresì alle unità immobiliari ad uso abitativo
locate ad equo canone a soggetti colpiti da sfratto esecutivo, in situazioni di disagio
socio-economico, previa convenzione tra il proprietario ed il Comune;
E) aliquota del 3 per mille da applicare alle unità immobiliari ad uso abitativo locate a
canone calmierato in osservanza degli accordi previsti dalla L.431/98 art.2, c.3;
F) aliquota del 6,50 per mille per tutti gli altri immobili, compresi quelli non locati.
2. Di dare atto che il gettito derivante dall’imposta in oggetto verrà introitato al cap. di
P.E.G. 300000 del Bilancio di Previsione 2010.
3. Di dare atto che oltre all’applicazione dell’aliquota saranno applicate le detrazioni,
esenzioni, agevolazioni ed obblighi previsti dalla vigente normativa in materia.
4. Di trasmettere via mail sul sito dpf.federalismofiscale@finanze.it il presente atto che
verrà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale dall'ufficio federalismo fiscale del
Ministero dell'Economia e delle Finanze.
5. Di dare ampia divulgazione di tale deliberazione mediante pubblicazione sul sito internet
del Comune.
Quindi, su proposta del Presidente, il Consiglio Comunale, con identica votazione,
dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - ultimo comma -
T.U. n. 267/2000.
C.C. n. 15
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni dal 12/04/2010 al 27/04/2010
.Novi Ligure, 12/04/2010
IL SEGRETARIO GENERALE
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3 T.U. 18/8/2000, n. 267.
Novi Ligure, 23/04/2010
IL SEGRETARIO GENERALE