CITTà DI NOVI LIGURE
Provincia di Alessandria
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 17 in data 02/03/2009
Ufficio proponente: Tributi
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OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER L'ANNO 2009.
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Sono presenti gli assessori Firpo, Malfettani, Negro, Garassino, Marubbi ed il Vice Sindaco Trespioli.
Il Presidente richiama la discussione già svolta sull’argomento in oggetto in apertura della seduta odierna e nella seduta del 23.2.2009.
VISTO il D.Lgs. 30/12/92, n.504 e successive modificazioni, con il quale è stata istituita, a decorrere dall'anno 1993, l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
VISTO l'art 1 comma 1 del D.L. 27.05.2008 n. 93, convertito in legge n.126 del 24.07.2008, che prevede, a decorrere dall'anno di imposta 2008, l'esclusione dall'Imposta Comunale sugli Immobili dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad esclusione degli immobili con categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di € 132,00, rapportata al periodo di utilizzo;
VISTO, altresì, l'articolo 1 comma 7 del D.L. n. 93/2008 convertito in legge n.126/2008 , con il quale viene stabilito che fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;
RILEVATO che, a fronte della necessità di mantenere invariato il livello dei servizi, occorre conseguire un aumento del gettito attraverso una azione di contrasto all’evasione, a fronte dei maggiori costi dei servizi medesimi e di minori trasferimenti statali, mantenendo invariate le agevolazioni per coloro che intendano effettuare interventi di cui all'art.1 comma 5 della legge 27/12/97, n.449, nonché a coloro i quali eseguono interventi volti alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali ed artigianali eseguiti in conformità alle norme tecniche di attuazione del P.R.G. vigente;
VISTO il D.Lgs. 24/6/1998, n. 213;
VISTA la Circolare n. 27/E del 2/2/1999;
VISTO l’art. 1 comma 156 della Legge 296/06 , che ha attribuito alla competenza al Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote ICI;
VISTI gli allegati pareri favorevoli esplicitati ai sensi dell'art.49 - I comma - del T.U. n.267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dai responsabili dei servizi competenti indicati dalla legge, nonché di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Vice Segretario Generale;
Con votazione in forma palese dal seguente risultato:
Presenti n. 19
Votanti n. 19
Favorevoli n. 12 (Robbiano, Cavanna, Zigrino, Manfredi, Coscia, Martini, Vignoli, Vignola, Rossi, Pastorello, Moro, Del Sorbo)
Contrari n. 7 (Porta, Accili, Tuo, Sisti, Ponta, Bertoli, Gemme)
D E L I B E R A
1. Per le motivazioni in premessa esplicitate, di confermare le aliquote per l'Imposta Comunale sugli Immobili, già fissate nelle misure sotto elencate:
A) aliquota per l'Imposta Comunale sugli Immobili, per l'anno 2009 nella misura del 5 (cinque) per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e classificate o classificabili nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e per le relative pertinenze classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6 o C/7;
B) detrazione in ragione di 132,00 Euro per le suddette unità immobiliari, nonché quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata;
C) detrazione per le suddette unità immobiliari in ragione di 186,00 Euro per i titolari di immobili con nucleo familiare all’interno del quale è presente un portatore di handicap con invalidità al 100% accertata da certificazione rilasciata dall’Ufficio invalidi civili dell’ASL competente o da altra certificazione equipollente.
Tale situazione deve essere resa nota all’Ufficio ICI del Comune mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
D) aliquota del 4 per mille così come previsto dall'art. 1 comma 5 della legge 27/12/1997, n.449, relativamente agli immobili oggetto di interventi finalizzati al solo recupero di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico e altresì agli immobili interessati da interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all'utilizzo di sottotetti, nonché alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali ed artigianali in conformità alle norme tecniche di attuazione del P.R.G. vigente; l'aliquota agevolata si applica limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. Nel caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui sopra, l'aliquota agevolata è applicata dall'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare per i rimanenti periodi d'imposta; l'aliquota del 4 per mille viene applicata altresì alle unità immobiliari ad uso abitativo locate ad equo canone a soggetti colpiti da sfratto esecutivo, in situazioni di disagio socio-economico, previa convenzione tra il proprietario ed il Comune;
E) aliquota del 3 per mille da applicare alle unità immobiliari ad uso abitativo locate a canone calmierato in osservanza degli accordi previsti dalla L.431/98 art.2, c.3;
F) aliquota del 6,50 per mille per tutti gli altri immobili, compresi quelli non locati.
2. Di dare atto che il gettito derivante dall’imposta in oggetto verrà introitato al cap. di P.E.G. 300000 del Bilancio di Previsione 2009.
3. Di dare atto che oltre all’applicazione dell’aliquota saranno applicate le detrazioni, esenzioni, agevolazioni ed obblighi previsti dalla vigente normativa in materia.
4. Di trasmettere via mail sul sito dpf.federalismofiscale@finanze.it il presente atto che verrà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale dall'ufficio federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
5. Di dare ampia divulgazione di tale deliberazione mediante pubblicazione sul sito internet del Comune.
Quindi, su proposta del Presidente, il Consiglio Comunale, con identica votazione, dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - ultimo comma - T.U. n. 267/2000.