CITTà DI NOVI LIGURE
Provincia di Alessandria
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 5 in data 12/02/2008
Ufficio proponente: Tributi
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER L'ANNO 2008.
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Omissis.....................................
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D.Lgs. 30/12/92, n.504 e successive modificazioni, con il quale è stata istituita, a decorrere dall'anno 1993, l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
CONSIDERATO che l'art.8 del D.Lgs. sopra citato, sostituito dall'art.3 comma 55 della L.23/12/96 n.662 e ulteriormente sostituito dall'art.58 comma 3 del D.Lgs.15/12/97, n.446 prevede per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare anche superiore a 258,23 Euro rapportata al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione;
VISTO il comma 4 del citato art.8 del D.Lgs. 504/92, modificato dalla L.23/12/96, n.662 con cui si stabilisce che sono considerate unità immobiliari adibite ad abitazione principale anche le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;
PRESO ATTO che il comma 56 dell'art.3 della L.662/96 stabilisce che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
VISTO l’art. 1 comma 5 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 con il quale è previsto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sia detratto un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale e che, nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
ATTESO che tale ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;
RILEVATO che, a fronte della necessità di mantenere invariato il livello dei servizi, occorre conseguire un aumento del gettito attraverso una azione di contrasto all’evasione, a fronte dei maggiori costi dei servizi medesimi e di minori trasferimenti statali, senza tuttavia aumentare la pressione fiscale sull'abitazione principale e mantenendo invariate le agevolazioni per coloro che intendano effettuare interventi di cui all'art.1 comma 5 della legge 27/12/97, n.449, nonché a coloro i quali eseguono interventi volti alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali ed artigianali eseguiti in conformità alle norme tecniche di attuazione del P.R.G. vigente;
VISTO il D.Lgs. 24/6/1998, n.213;
VISTA la Circolare n.27/E del 2/2/1999;
RITENUTO di dover recepire e di fare propria la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 6/2/2008 con la quale sono state proposte al Consiglio stesso le misure delle aliquote sopra citate;
VISTI gli allegati pareri favorevoli esplicitati ai sensi dell'art.49 - I comma - del T.U. n.267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dai responsabili dei servizi competenti indicati dalla legge, nonché di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale;
Con votazione in forma palese dal seguente risultato:
Presenti n. 18
Astenuto n. 1
Votanti n. 17
Contrari n. 4
Favorevoli n. 13
D E L I B E R A
1. Per le motivazioni in premessa esplicitate, di recepire e fare propria la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 6/2/2008 con la quale è proposto di mantenere invariate le aliquote per l'Imposta Comunale sugli Immobili, già fissate nelle misure sottoelencate:
A) aliquota per l'Imposta Comunale sugli Immobili, per l'anno 2007 nella misura del 5 (cinque) per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale;
B) detrazione in ragione di 132,00 Euro per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, comprese quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonché quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata;
C) detrazione per l'abitazione principale in ragione di 186,00 Euro per i titolari di immobili con nucleo familiare all’interno del quale è presente un portatore di handicap con invalidità al 100% accertata da certificazione rilasciata dall’Ufficio invalidi civili dell’ASL competente o da altra certificazione equipollente.
Tale situazione deve essere resa nota all’Ufficio ICI del Comune mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
D) aliquota del 4 per mille così come previsto dall'art. 1 comma 5 della legge 27/12/1997, n.449, relativamente agli immobili oggetto di interventi finalizzati al solo recupero di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico e altresì agli immobili interessati da interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all'utilizzo di sottotetti, nonché alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali ed artigianali in conformità alle norme tecniche di attuazione del P.R.G. vigente; l'aliquota agevolata si applica limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. Nel caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui sopra, l'aliquota agevolata è applicata dall'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare per i rimanenti periodi d'imposta; l'aliquota del 4 per mille viene applicata altresì alle unità immobiliari ad uso abitativo locate ad equo canone a soggetti colpiti da sfratto esecutivo, in situazioni di disagio socio-economico, previa convenzione tra il proprietario ed il Comune;
E) aliquota del 3 per mille da applicare alle unità immobiliari ad uso abitativo locate a canone calmierato in osservanza degli accordi previsti dalla L.431/98 art.2, c.3;
F) aliquota del 6,50 per mille per tutti gli altri immobili, compresi quelli non locati.
2. Di recepire e di dare immediata applicazione alle disposizioni recate dall’art. 1 comma 5 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 citate in premessa.
Quindi, su proposta del Presidente, il Consiglio Comunale, con identica votazione, dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - ultimo comma - T.U. n. 267/2000.