CITTà DI NOVI LIGURE
Provincia di Alessandria
Deliberazione di Giunta Comunale N. 25 in data 03/03/2005
Ufficio proponente: Tributi
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER L'ANNO 2005.
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Riferisce l'Assessore G. Marubbi. Invita ad approvare una proposta di provvedimento che si sostanzia nella seguente:
VISTO il D.Lgs. 30/12/92, n.504 e successive modificazioni, con il quale è stata istituita, a decorrere dall'anno 1993, l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
CONSIDERATO che l'art.8 del D.Lgs. sopra citato, sostituito dall'art.3 comma 55 della L.23/12/96 n.662 e ulteriormente sostituito dall'art.58 comma 3 del D.Lgs.15/12/97, n.446 prevede per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare anche superiore a 258,23 Euro rapportata al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione;
VISTO il comma 4 del citato art.8 del D.Lgs. 504/92, modificato dalla L.23/12/96, n.662 con cui si stabilisce che sono considerate unità immobiliari adibite ad abitazione principale anche le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;
PRESO ATTO che il comma 56 dell'art.3 della L.662/96 stabilisce che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
RILEVATO che, a fronte della necessità di mantenere invariato il livello dei servizi, occorre in ogni caso conseguire un aumento del gettito, anche a fronte dei maggiori costi dei servizi medesimi e di minori trasferimenti statali, senza tuttavia aumentare la pressione fiscale sull'abitazione principale e praticando agevolazioni a coloro che intendano effettuare interventi di cui all'art.1 comma 5 della legge 27/12/97, n.449, nonché a coloro i quali eseguono interventi volti alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali ed artigianali eseguiti in conformità alle norme tecniche di attuazione del P.R.G. vigente;
VISTO il D.Lgs. 24/6/1998, n.213;
VISTA la Circolare n.27/E del 2/2/1999;
VISTI gli allegati pareri favorevoli esplicitati ai sensi dell'art.49 - I comma - del T.U. n.267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dai responsabili dei servizi competenti indicati dalla legge, nonché di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale;
DATO atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non ha rilevanza ai fini contabili;
D E L I B E R A
1. Per le motivazioni in premessa esplicitate, le seguenti misure in ordine alle aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili:
A) di confermare l'aliquota per l'Imposta Comunale sugli Immobili, per l'anno 2005 nella misura del 5 (cinque) per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale;
B) di aumentare la detrazione in ragione di 132,00 Euro per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, comprese quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonché quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata;
C) di confermare la detrazione per l'abitazione principale in ragione di 186,00 Euro per le famiglie al cui interno e' presente un portatore di handicap con invalidità al 100% accertata da certificazione rilasciata dall'Ufficio invalidi civili dell'ASL competente. La detrazione e' inoltre accordata a condizione che l'alloggio e le relative pertinenze costituiscano l'unica proprietà immobiliare del contribuente alla data del 1/1/2005. In caso di uso, usufrutto o diritto di abitazione il contribuente non deve avere alcuna proprietà immobiliare. I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono chiedere informazioni al Comune per la documentazione da presentare;
D) di confermare l'aliquota del 4 per mille così come previsto dall'art. 1 comma 5 della legge 27/12/1997, n.449, relativamente agli immobili oggetto di interventi finalizzati al solo recupero di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico e altresì agli immobili interessati da interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all'utilizzo di sottotetti, nonché alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali ed artigianali in conformità alle norme tecniche di attuazione del P.R.G. vigente; l'aliquota agevolata si applica limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. Nel caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui sopra, l'aliquota agevolata è applicata dall'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare per i rimanenti periodi d'imposta; l'aliquota del 4 per mille viene applicata altresì alle unità immobiliari ad uso abitativo locate ad equo canone a soggetti colpiti da sfratto esecutivo, in situazioni di disagio socio-economico, previa convenzione tra il proprietario ed il Comune;
E) di confermare l'aliquota del 3 per mille da applicare alle unità immobiliari ad uso abitativo locate a canone calmierato in osservanza degli accordi previsti dalla L.431/98 art.2, c.3;
F) di fissare l'aliquota nella misura del 6,50 per mille per tutti gli altri immobili, esclusi quelli di cui al successivo punto G);
G) di confermare l'aliquota del sette per mille per gli immobili ad uso abitativo destinati alla locazione non utilizzati direttamente dal proprietario o dai familiari, ovvero non locati.
2. Di dare mandato all'Ufficio Tributi di comunicare, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al Concessionario della riscossione le misure dell'aliquota vigenti sul proprio territorio per l'anno 2005.
3. Di confermare per l’anno 2005 le tariffe in vigore per l’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nonché per la tassa di occupazione temporanea e permanente di spazi ed aree pubbliche.
Con voti unanimi la proposta di deliberazione viene approvata;
quindi, alla luce dell'estrema urgenza di dare esecuzione alle determinazioni adottate, con voto unanime il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - ultimo comma - T.U. n.267/2000.