OMISSIS
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D. Lgvo n. 504 del 30/12/1992 e s.m.i. ;
VISTO altresì il Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I. approvato dal C.C. con del. N.3 del 10/02/2000 , ai sensi dell’art. 59 D. Lgs n. 446 del 15/12/1997 ;
Dato atto che la Giunta Comunale ha valutato tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’ente:
· nei riguardi dei contribuenti interessati dalle nuove disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
· in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;
FATTO PRESENTE dal Sindaco che l’ufficio Tributi ha provveduto ad esame del gettito ICI conseguito nel triennio 2003/2005, con riferimento alle singole entrate corrispondenti alla tipologia di immobili soggetti all’ICI;
CHE sono in corso da parte dell’Ufficio Tributi verifiche sugli accertamenti e liquidazioni ICI, per cui non risulta totalmente costituita la banca dati relativa al predetto tributo;
ATTESO che in relazione alla situazione finanziaria risultante dallo schema di bilancio 2006 è possibile modificare l’aliquota ICI riferita alle abitazioni principali, riducendola dal 4,5 ( quattro, cinque per mille) al 4 ( QUATTRO ) per mille;
Tanto PREMESSO
VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;
Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi art. 49 del D. Lg.Vo n.267/2000.;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
D E L I B E R A
1) Di stabilire quanto segue ai fini dell’applicazione dell’I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili, in questo Comune, con effetto dal 1° gennaio 2006:
a) l’aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune , per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale è ridotta al 4,00 ( QUATTRO ) per mille;
b) l’aliquota ordinaria da applicare a tutti i soggetti passivi per unità immobiliari diverse dalle abitazioni principali dagli stessi possedute nel Comune è fissata nel 5,50 ( CINQUE E CINQUANTA ) per mille;
c) l’aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per unità immobiliari adibite ad abitazione a disposizione e non locate è fissata nel 7 (SETTE) per mille ;
2) Dall’Imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale , come definita nel Regolamento ICI , sono detratte fino alla concorrenza del suo ammontare € 103,30 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3) DARE ATTO che il vigente Regolamento ICI disciplina tutte le modalità gestionali dell’imposta ;
4) DARE ATTO che nella determinazione della misura dell’imposta nonchè nella definizione della riduzione o detrazione sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i principi sopra disposti rispettano tale equilibrio.
5) DARE ATTO che il Responsabile del Servizio in oggetto provvederà agli adempimenti relativi alla pubblicità del presente atto.
Aliquote ICI2006.copia per pubblic.
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