OGGETTO: Determinazione aliquota I.C.I. per l’anno 2008.
IL CONSIGLIO COMUNALE
omissis
CONFERMARE per l’anno 2008, per le motivazioni citate in premessa, le seguenti aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili:
· Aliquota del 6 per mille per i terreni agricoli che non ricadono in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell’art. 15 della L. 27.12.1977, n. 984;
· Aliquota del 6 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. La suddetta aliquota si applica altresì alle rispettive pertinenze;
· Aliquota del 7 per mille da applicarsi a tutte le altre fattispecie di immobili ( seconde case e quote in comproprietà su altre abitazioni oltre la prima ).
DALL’IMPOSTA dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica;
DARE ATTO che, oltre alle detrazioni di cui sopra, spetta la nuova detrazione statale, pari all’1,33 per mille della base imponibile, fino ad un massimo di Euro 200,00, a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie da A2 ad A7, come previsto dall’art. 8, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 504/1992, introdotto dall’art. 1, comma 5, della Legge 24.12.2007, n. 244;