Giunta Comunale n. 13 del 11-03-2005
OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili ( I.C.I. ). Determinazione aliquota per l’anno 2005.
L A G I U N T A C O M U N A L E
VISTO E RICHIAMATO il D. Leg.vo 30-12-1992 n. 504 recante il riordino della finanza degli Enti territoriali, a norma dell’art. 4 della Legge 23-10-1992 n. 421;
VISTO in particolare il Titolo I, Capo I, del citato decreto legislativo che disciplina l’Imposta Comunale sugli Immobili;
PRECISATO che ai sensi dell'art. 6 del D. Leg.vo n. 504/1992, così come sostituito dal comma 53 dell’art. 3 della Legge 23-12-1996 n. 662, l’aliquota è stabilita dal Comune in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille, e che la stessa può essere diversificata entro tale limite;
RICHIAMATO l’art. 54 della Legge 15-12-1997 n. 446 che stabilisce l’approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici contestualmente all’approvazione dei Bilanci di Previsione;
VISTA la propria deliberazione n. 10 del 05-02-2004 con la quale sono state determinate le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili applicate per l’anno 2004 nelle seguenti misure:
1. Aliquota del 5,5 per mille per i terreni agricoli che non ricadono in aree montane o di collina, determinate ai sensi dell’art. 15 della L. 27-12-1977 n. 984;
2. Aliquota del 5,5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. La suddetta aliquota si applica altresì alle rispettive pertinenze;
3. Aliquota del 7 per mille da applicarsi a tutte le altre fattispecie di immobili ( seconde case e quote in comproprietà su altre abitazioni oltre la prima );
VISTO lo schema di Bilancio di Previsione per l’anno 2005, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 16 in data odierna;
PRESO ATTO che la situazione finanziaria emersa per l’anno 2005 richiede l’applicazione delle aliquote I.C.I. nella misura già determinata per l’anno 2004;
VISTI i pareri favorevoli per quanto attiene la regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D. Leg.vo n. 267/2000;
ad unanimità di voti legalmente espressi
D E L I B E R A
CONFERMARE per l’anno 2005, per le motivazioni citate in premessa, le seguenti aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili:
· Aliquota del 5,5 per mille per i terreni agricoli che non ricadono in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell’art. 15 della L. 27.12.1977, n. 984;
· Aliquota del 5,5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. La suddetta aliquota si applica altresì alle rispettive pertinenze;
· Aliquota del 7 per mille da applicarsi a tutte le altre fattispecie di immobili ( seconde case e quote in comproprietà su altre abitazioni oltre la prima ).
DALL’IMPOSTA dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica.-