COMUNE DI MALVICINO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Deliberazione Nr. 10 del 11/03/ 2005
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI
IMMOBILI. - ANNO 2005.
LA GIUNTA COMUNALE
Omissis..
DELIBERA
1) di determinare, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 30.12.1992, nr. 504 e s.m.i. e dell’art. 49, 2°
comma, della Legge 27.12.1997, nr. 449, per l’anno 2005, l’aliquota dell’Imposta Comunale
sugli Immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune nella misura:
del 5,50 (cinque virgola cinquanta) per mille;
2) di determinare inoltre per le tipologie di seguito elencate, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs.
30.12.1992, nr. 504 e s.m.i. e dell’art. 49, 2° comma, della Legge 27.12.1997, nr. 449, per l’anno
2005, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune
nella misura:
a) del 4,50 (quattro virgola cinquanta) per mille nei seguenti casi:
per abitazione principale e le pertinenze;
per unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti, non minori, fino al 2° grado e
affini, non minori, di 1° grado, se in tale immobile il parente o l’affine ha stabilito la
residenza. L’applicazione dell’aliquota e della detrazione decorrono dalla data di consegna
o trasmissione delle dichiarazioni di atto notorio all’Ufficio ICI del Comune. Si chiarisce
che nel caso il soggetto utilizzatore dell’immobile sia anche proprietario pro-quota dello
stesso, la detrazione per l’abitazione principale dovrà essere comunque divisa in parti uguali
per il numero dei soggetti proprietari dell’immobile che hanno concesso l’immobile in uso
gratuito e il soggetto proprietario che lo utilizza. L’applicazione delle agevolazioni è in ogni
caso rapportato al periodo di residenza del soggetto utilizzatore. A tal fine il mese si
computa per intero se le condizioni per usufruire sia dell’aliquota agevolata sia della
detrazione si sono protratte per almeno 15 giorni.
per terreni agricoli;
3) di stabilire che:
• per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del
D. Lgs 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi
48, 51 e 52, lett. a), dell’art. 3 della L. 23.12.1996, n. 662;
4) di stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 103,29 rapportate al
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica.