COMUNE DI MALVICINO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Deliberazione Nr. 10 del 11/03/ 2005

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI

IMMOBILI. - ANNO 2005.

LA GIUNTA COMUNALE

Omissis..

DELIBERA

1) di determinare, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 30.12.1992, nr. 504 e s.m.i. e dell’art. 49, 2°

comma, della Legge 27.12.1997, nr. 449, per l’anno 2005, l’aliquota dell’Imposta Comunale

sugli Immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune nella misura:

del 5,50 (cinque virgola cinquanta) per mille;

2) di determinare inoltre per le tipologie di seguito elencate, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs.

30.12.1992, nr. 504 e s.m.i. e dell’art. 49, 2° comma, della Legge 27.12.1997, nr. 449, per l’anno

2005, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune

nella misura:

a) del 4,50 (quattro virgola cinquanta) per mille nei seguenti casi:

per abitazione principale e le pertinenze;

per unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti, non minori, fino al 2° grado e

affini, non minori, di 1° grado, se in tale immobile il parente o l’affine ha stabilito la

residenza. L’applicazione dell’aliquota e della detrazione decorrono dalla data di consegna

o trasmissione delle dichiarazioni di atto notorio all’Ufficio ICI del Comune. Si chiarisce

che nel caso il soggetto utilizzatore dell’immobile sia anche proprietario pro-quota dello

stesso, la detrazione per l’abitazione principale dovrà essere comunque divisa in parti uguali

per il numero dei soggetti proprietari dell’immobile che hanno concesso l’immobile in uso

gratuito e il soggetto proprietario che lo utilizza. L’applicazione delle agevolazioni è in ogni

caso rapportato al periodo di residenza del soggetto utilizzatore. A tal fine il mese si

computa per intero se le condizioni per usufruire sia dell’aliquota agevolata sia della

detrazione si sono protratte per almeno 15 giorni.

per terreni agricoli;

3) di stabilire che:

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del

D. Lgs 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi

48, 51 e 52, lett. a), dell’art. 3 della L. 23.12.1996, n. 662;

4) di stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del

soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 103,29 rapportate al

periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad

abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi

proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica.