PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE C.C. 3 IN DATA 18.04.2011 ADOTTATA DAL COMUNE DI GAMALERO (PROV. ALESSANDRIA) IN MATERIA DI ALIQUOTA ICI PER L’ANNO DI IMPOSTA 2011 .

 

(omissis)

DELIBERA

 

1.    Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

 

2.    Di confermare, per l’anno 2011, le aliquote vigenti per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, come di seguito rappresentato:

-          aliquota ordinaria nella misura del 7 (sette) per mille;

-          aliquota differenziata relativa alle unità immobiliari, e relative pertinenze, adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, di categoria catastale A/1 abitazione di tipo signorile, A/8 abitazione in ville e A/9 castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici, nella misura del 5,5 (cinquevirgolacinque) per mille;

 

3.    Di confermare, per l’anno 2011, la detrazione fissata nella misura di €. 103,29 (Euro centotre/29) relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo di categoria catastale A/1 abitazione di tipo signorile, A/8 abitazione in ville e A/9 castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici;

 

4.    Di pubblicizzare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e sulla base delle disposizioni impartire con Circ. n. 3/DPF in data 16.04.2003;

 

5.    Di inviare la presente deliberazione al Concessionario della riscossione per gli adempimenti di competenza;

 

6.    Di dichiarare, per le motivazioni esposte in narrativa, con votazione separata, la quale dà il seguente risultato:

- Presenti                           12

- Astenuti                           0

- Votanti                            12

- Voti favorevoli                 12

- Voti contrari                    0

la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

 (omissis)