DELIBERAZIONE G.C. N. 3 DEL 01.02.2005

 

<omissis>

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

udita la proposta del sindaco;

dato atto che la bozza di deliberazione è stata predisposta dal Segretario Comunale;

VISTO il Titolo I Capo del D.Lgs. 504/92, disciplinante l’Imposta Comunale sugli immobili, e s.m.i.;

VISTO l’art. 6 del D.Lgs. 504/92, recante le modalità e i termini per la deliberazione dell’aliquota annuale;

VISTE, in particolare, le modifiche apportate dall’art. 3, commi 48 e seguenti, della L. 662/96;

VISTO, altresì, l’art. 4 comma 1 D.L. 437/1996, conv. in L. 556/96, nonché l'art. 58  D.Lgs. 446/97 ed art. 1 comma 5 L. 449/97;

DATO ATTO CHE, ai sensi della normativa vigente, il Comune stabilisce l’aliquota, tenendo conto delle seguenti condizioni:

- misura non inferiore al quattro e non superiore al sette per mille (art. 6 comma 2 D.Lgs. 504/92);

- possibilità di diversificazione dell’aliquota, entro tali limiti, a seconda che trattasi di immobili diversi dalle abitazioni, posseduti in aggiunta all’abitazione principale, alloggi non locati (ibidem);

- possibilità di agevolazione in rapporto a diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro (ibidem);

- possibilità di riduzione per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente a fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione d’immobili (art. 8 comma 1 D. Lgs.504/92);

- riduzione dell’imposta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni, con accertamento delle stesse condizioni secondo il dettato di legge (art. 8 comma 1 D.Lgs. 504/92);

- possibilità di cui all'art. 4 comma 1 del D.L. 437 conv. in L. 556/96 in ordine alla aliquota ridotta per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, in specie per quanto concerne le unità locate con contratto registrato a soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

- detrazione, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (intendendosi per essa quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorano abitualmente), del soggetto passivo, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta, Euro 103,29 (£. 200.000) rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione (art. 8 comma 2 D.Lgs. 504/92);

- ulteriore possibilità, di riduzione dell’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo fino al 50 per cento, o, in, alternativa, elevazione dell’importo di Euro 103,29 (£. 200.000) a titolo di detrazione per abitazione principale, fino ad Euro 258,23 (£. 500.000), nel rispetto degli equilibri di bilancio (art. 8 comma 3 D.Lgs. 504/92), o anche oltre fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità (art. 58 comma 3 D.Lgs. 446/97);

- applicazione delle disposizioni dell’art. 8 D.lgs. 504/92 anche ad unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituiti Autonomi delle Case Popolari;

- possibilità di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3 comma 56 L. 662/96);

- possibilità di destinazione di percentuale del gettito dell’imposta al potenziamento degli uffici tributari del Comune (art. 3 comma 57 L. 662/96);

- possibilità di fissare aliquote agevolate anche inferiori al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio lavori (art. 1 comma 5 L. 449/97);

VISTO, altresì, l'art. 59 D.Lgs. 446/97;

VISTO l’art. 2 comma 3 della L.431/98 in base al quale i Comuni possono deliberare, nel rispetto degli equilibri di bilancio, aliquote ICI più favorevoli e perfino inferiori al minimo previsto per legge, per i proprietari che consentono la stipula di contratti-tipo di locazione da adibire ad abitazione principale. Quelli ad alta intensità abitativa, individuati ai sensi del D.L. 551/98, possono aumentare l’aliquota ICI anche oltre il massimo stabilito, e fino ad una misura massima non superiore al 2 per mille, per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

VISTI:

-          l’art. 31 comma 6 e l’art. 6 ultimo comma della L. 448/98 il quale concede la facoltà ai Comuni di non applicare l’ICI sugli immobili che non presentano più i requisiti di ruralità a decorrere dal termine previsto per l’iscrizione al catasto dei fabbricati già rurali sottoposti a variazione catastale;

-          l’art. 30 commi 10, 12 e 13 della L. 488/99 cosi come modificato dall’art. 18 della L. 388/2000;

-          l’art. 31 commi 16, 18 e 20 della L. 289/2002,  l’art. 2 comma 33 della L. 350/2003 e l’art. 1 comma 67 della L. 311/2004;;

-          l’art. 27 comma 8 della L. 448/2001, recante il differimento del termine per deliberare l’aliquota de qua,  entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

-          l’art. 1 del Decreto Legge n. 314 del 30.12.2004, in base al quale  il termine di approvazione del bilancio è  stato rinviato al 28.02.2005; salvo ulteriore proroga;

DATO ATTO CHE, ai sensi del già citato art. 6 comma 1 D.Lgs. 504/92, come modificato dal comma 53 dell’art. 3 L. 662/96, l’aliquota è stabilita dal Comune;

RILEVATO CHE, in ogni caso va rispettato, nella determinazione delle aliquote nonché delle agevolazioni, riduzioni detrazioni, l’equilibrio finanziario;

VERIFICATO il gettito del tributo per l’anno 2004, con riferimento alle proiezioni relative alla prima rata ed all’acquisizione dei dati relativi alla seconda, in corso di esplicazione, da parte del Concessionario;

DATO ATTO :

- del trend strutturale caratterizzato dal disequilibrio tra l’aumento delle attribuzioni e competenze comunali e l’attribuzione di risorse previste dalla vigente normativa in materia di finanza locale, con accentuazione della tendenza a valorizzare l’autofinanziamento;

- dell’aumento delle spese di parte corrente dovute agli adeguamenti economici determinati dal Contratto Collettivo Nazionale vigente relativo al personale dipendente, nonché l’incremento delle spese per acquisto di beni e servizi almeno rapportato al tasso inflattivo attuale;

RITENUTO, dunque, che questo Comune, secondo quanto innanzi esposto, non si avvale delle facoltà dell’applicazione dell’aliquota ridotta;

DATO ATTO CHE, per quanto supra, appare, sulla base di calcoli effettuati in sede di elaborazione del Bilancio 2005, assicurare un introito, da parte dell’imposta comunale sugli immobili, pari almeno ad € 139.000,00, tenuto conto anche delle verifiche in corso;

SENTITA la proposta del Sindaco di confermare anche per l’anno 2005 l’aliquota unica pari al 6 per mille, con detrazione di € 103,29 per abitazione principale;

DATO ATTO CHE per effetto del combinato disposto dell’art. 42 comma 2 lett. f) e art. 48 del D.Lgs. 267/2000 la determinazione di aliquote dei tributi rientra nelle competenze della Giunta Comunale;

VISTI:

            - Il D.Lgs. 267/2000;

            - La normativa in materia di finanza locale;

            - La normativa in materia di I.C.I;

            - Lo Statuto Comunale;

            - Il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili;

ACQUISITI:

·      il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

·      il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

·      il visto del Segretario Comunale di conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ai sensi dell’art. 97 comma 2 D.Lgs. 267/2000;

 

A voti unanimi favorevoli, legalmente espressi,

 

DELIBERA

 

1. Di fissare per l’anno 2005, per i motivi esposti in premessa, l'aliquota unica ICI del Comune di Gamalero nella misura del 6 (sei) per mille;

2. Di stimare, in base ai dati a disposizione del Comune relativamente agli introiti della medesima imposta relativi all’anno 2004 ed alle verifiche in corso,  in € 139.000,00 il gettito complessivo relativamente all’anno 2004;

3. Di dare atto che la detrazione relativa all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all’art. 8 D.Lgs. 504/92 come modificato dal comma 55 dell’art. 3 L. 662/96 è nella misura di € 103,29 (€ centotre/29);

4. Di dare pubblicità nelle forme prescritte ex lege;

5. Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.