DELIBERAZIONE  N.   4
del 15 Febbraio 2005
 
 
 

Verbale di deliberazione della Giunta comunale

 
 
 
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2005
 
 
L'anno duemilacinque, addì quindici del mese di febbraio alle ore 18:30, nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta comunale.
Eseguito l'appello risultano:
Claudio Sasso

Sindaco

presente
Guido Abbasset
Assessore
presente
Maria Pia Fossati
Assessore
presente
Claudio Bertelli
Assessore
presente
Carlo Bellingeri
Assessore
presente
Assiste alla seduta il dr. Giancarlo Calvi, Segretario Comunale.
Il dott. Claudio Sasso, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
 
 
 
 
LA GIUNTA COMUNALE
 
VISTO il D.Lgs. n. 504 del 30.12.92 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata istituita e disciplinata l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
CONSIDERATO che, come previsto dall’art. 6 del citato decreto legislativo, l’aliquota dell’I.C.I.  “deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille”;
RICHIAMATO, altresì, il disposto dell'art. 8 - comma 2 - del D.Lgs. n. 504/92, il quale prevede che la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è pari a € 103,29, secondo i criteri stabiliti dall’art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 231/98;
VISTO l'art. 1 - comma 5 - della Legge 27.12.1997 n. 449 che concede ai Comuni la facoltà di fissare aliquote agevolate dell'I.C.I. anche inferiori al 4 per mille a favore di unità immobiliari oggetto di interventi rivolti al recupero di immobili inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, fruibile per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori da parte dei soggetti che detengono l'immobile a titolo di proprietà;
RICHIAMATI gli obiettivi di governo per il quinquennio 2004-2009 e le considerazioni e le valutazioni effettuate nella Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2005.
RITENUTO necessario, per realizzare i principi di equità fiscale e favorire i residenti, secondo quanto espresso anche in sede i programma di governo, procedere a modificare l’aliquota per gli immobili ad uso di abitazione principale stabilendo un'aliquota agevolata nella misura del quattro per mille;
CONSIDERATO che il minor gettito derivante dall'applicazione della suddetta aliquota agevolata verrà colmato dall'aumento degli introiti ordinari per effetto, sia dell’attività di recupero dell’evasione con l’istituzione di una attività di liquidazione e, soprattutto, di accertamento su aree fabbricabili e sui fabbricati che non possiedono i requisiti per essere considerati rurali ai fini fiscali, che della normale tendenza di espansione edificatoria e di accrescimento del valore degli immobili esistenti;
RITENUTO opportuno, allo scopo di mantenere il medesimo grado di erogazione dei servizi nonché garantire un gettito coerente con le necessità rappresentate in bilancio, mantenere l'aliquota ordinaria dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella misura del 7,00 per mille per l'anno 2005;
RILEVATO che viene previsto per l’anno 2005 un gettito I.C.I. pari a 23.000,00 €uro, oltre a 8.000,00 €uro per recupero dell’evasione;
RICHIAMATI:
- il Regolamento dell’I.C.I. approvato con delibera C.C. n. 10 del 27.02.1998;
- l'art. 42 – comma 2 – lettera f) - del D.Lgs, 18.8.2000, n. 267, in ordine alla competenza a deliberare;
- l'art. 53 - comma 16 - della Legge 23/12/2000, n. 388 – così come sostituito dall’art. 27 - comma 8 - della Legge 28/12/2001 n. 448 – il quale dispone che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all’IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/9/1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.”;
- il Decreto Legge in data 30/12/2004, n. 314 il quale proroga al 28 febbraio 2005 il termine per adottare la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2005 degli enti locali;
VistI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, come da allegato;
AD UNAIMITà di voti unanimi, resi nei modi di Legge;
D E L I B E R A
1.   DI STABILIRE, per l’anno 2005, le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti:
a.      ALIQUOTA AGEVOLATA 4,00 0/00 (quattro per mille) per:
§         l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo titolare del diritto reale di godimento;
§         l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la medesima non risulti locata;
§         l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (attestata dalla residenza anagrafica) da parenti in linea retta sino al 1° grado (genitori e figli) residenti nel Comune di Gavazzana e concessa loro in uso dal soggetto passivo titolare del diritto reale di godimento;
b.      ALIQUOTA AGEVOLATA 1,00 0/00 (uno per mille) per le unità immobiliari inagibili o inabitabili del centro storico, i cui proprietari eseguono interventi volti al loro recupero, per la durata di tre anni decorrenti dalla data di inizio dei lavori e sulla base dell’attestazione del titolo abilitativo edilizio;
c.      ALIQUOTA ORDINARIA: 7,00 0/00 (sette per mille): per le unità immobiliari non rientranti nelle fattispecie precedenti (comprese le pertinenze dell’abitazione principale) e per le aree fabbricabili;
2.   DI DETERMINARE in 105,00 €uro la detrazione per l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di cui al precedente punto 1. lettera a);
3.   DI DARE COMUNICAZIONE delle aliquote I.C.I. stabilite per l'anno 2005 al Concessionario della riscossione;
4.   DI FAR PUBBLICARE la presente deliberazione, per estratto sul sito internet ministeriale del Dipartimento Politiche Fiscali e con notizia sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 52 - comma 2 - del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, così come modificato dall’art. 1 - comma 1 - lettera s) - punto 1) e lettera u) del D.Lgs. 30/9/1999 n. 506 ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare ministeriale n. 3/DPF del 16/4/2003;
5.   DI DARE ATTO che viene rispettata la previsione del bilancio e l’equilibrio dello stesso.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 
 
IL PRESIDENTE
 
f.to  Claudio Sasso
 
L’ASSESSORE
 
f.to Guido Abbasset
IL SEGRETARIO
 
f.to Giancarlo Calvi
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:
þ è stata pubblicata all'Albo Pretorio il  28 gennaio 2005 ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi, fino al  11 febbraio 2005
þ è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari il  28 gennaio 2005 con elenco n°  2
 
Gavazzana,   28 gennaio 2005
IL SEGRETARIO COMUNALE
 
Giancarlo Calvi