DELIBERA
Di determinare per l’anno 2007, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 504 del 30/12/1992 e s.m.i., le seguenti misure dell’aliquota di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili:
- di confermare l’aliquota del 5 (cinque) per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
- di fissare l’aliquota del 7 (sette) per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazione che non risultino utilizzate direttamente dal contribuente o dai suoi familiari, né concesse in locazione a terzi;
- di fissare l’aliquota del 4 (quattro) per mille, come previsto dell’art. 1, comma 5, della legge 27.12.1997, n. 449, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse anche pertinenziali. L’aliquota del quattro per mille è applicata, ai sensi dell’art.1, comma 5, della legge 27.12.1997, n. 449, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori. I suddetti interventi di recupero devono essere riconducibili alle definizioni previste all’art. 3, comma 1, lett. c) e d) del Testo Unico dell’edilizia approvato con D.P.R. 06.06.2001, n. 380. Nel caso di vendita dell’unità immobiliare oggetto degli interventi di cui sopra, l’aliquota agevolata è applicata dall’acquirente persona fisica per i rimanenti periodi di imposta;
- di confermare l’aliquota ordinaria del 5.5 (cinquevirgolacinque) per mille per tutti gli altri immobili;
Di confermare anche per l’anno 2007, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/92, la detrazione dell’imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nell’importo di Euro 103,30