PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 DEL 16 FEBBRAIO 2011

ADOTTATA DAL

COMUNE DI CONZANO (AL)

IN MATERIA DI ALIQUOTA E DETRAZIONE I.C.I. PER L'ANNO D'IMPOSTA 2011".

 

 

 

<<Omissis>>.

 

D E L I B E R A

 

1)      Di stabilire ai fini dell’applicazione dell’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili, in questo Comune, con effetto dal 1° Gennaio 2011, le seguenti aliquote diversificate:

                                              

a)      ALIQUOTA ORDINARIA: nella misura del 5,5‰ (cinque virgola cinque per mille).

 

b)      ALIQUOTA DIVERSIFICATA: viene individuata una aliquota nella misura del 7‰  (sette per mille), ai sensi dell'art. 3, comma 53 della legge 23/12/1996 n. 662, per gli immobili posseduti in aggiunta alle abitazioni principali, quindi tutte quelle unità immobiliari adibite ad abitazione (comprese le pertinenze) diverse dalla prima abitazione che siano tenute a disposizione dei proprietari e comunque sfitti, nonché per gli immobili diversi dalle abitazioni consistenti in aree edificabili.

 

c)      ALIQUOTA AGEVOLATA SPECIALE: viene individuata una aliquota nella misura del 4‰ (quattro per mille) a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili ovvero finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico ed architettonico, ai sensi dell'art. 1, 5° comma L. 27/12/1997 n. 449. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari succitate per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori.

 

2)      Di stabilire altresì che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nei residui casi previsti dalla legge, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 129,11 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

 

3)      <<Omissis>>.

 

4)      <<Omissis>>.