CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 3 DEL 31/1/2006 SONO STATE APPROVATE LE ALIQUOTE ICI PER L'ANNO 2006. LE SUDDETTE ALIQUOTE SI INTENDONO PROROGATE ANCHE PER L'ANNO 2008 AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 169 DELLA LEGGE 296/06.
DI SEGUITO SI RIPORTA IL TESTO DELLA DELIBERAZINE DI G.C. N. 3 DEL 31/01/2006.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
CHE l’I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili, è stata istituita con il titolo I, capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 nr. 504 e dallo stesso disciplinato, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
CHE l’art. 3, comma 53 della legge 23/12/96 nr. 662 ha sostituito l’art. 6 del decreto legislativo 30/12/92 nr. 504 e s.m.i. concernente la determinazione dell’aliquota e dell’imposta che l’art. 3, comma 55 della L. 23.12.96 nr. 662 ha sostituito l’art. 8 del decreto legislativo 30/12/92 nr. 504 e s.m.i. concernente riduzioni e detrazioni;
CHE l’art. 58 del D.Lgs. 15/12/97 nr. 446, ha recato nuove disposizioni in materia dei soggetti ad imposta e detrazioni per abitazioni principali, applicabili a decorrere dal 1° Gennaio 1998;
VISTE le circolari del Ministero delle Finanze 14/12/95 nr. 138 e 07/04/97 nr. 2/551;
VISTA la delibera di G.C. nr. 04 del 19/01/2005, esecutiva, di determinazione dell’aliquota I.C.I. per l’anno 2005;
VISTA la Legge n. 266/05 del 23/12/2005 che fissa al 31/03/2006 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione anno 2006;
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale sulla regolarità tecnico-amministrativa e contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 co. 1 D.Lgs. 267/2000;
VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
Con voti unanimi e palesi;
D E L I B E R A
1) Di determinare le seguenti norme per l’applicazione dell’I.C.I. Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2006
- aliquota ordinaria nella misura del 6,00% (sei per mille);
- aliquota diversificata: viene individuata una aliquota nella misura del 7% (sette per mille), ai sensi dell’art. 3 comma 53 della legge 23/12/96 nr. 662, per gli immobili posseduti in aggiunta all’ abitazione principale e non locati e per le aree fabbricabili;
2) Di stabilire in €. 103,29 la detrazione unica della imposta per l’abitazione principale.
G.C.ici