LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

 

CHE l’I.C.I. - Imposta Comunale sugli  Immobili, è stata  istituita con il titolo I, capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 nr. 504 e dallo stesso disciplinato, con  le modifiche  ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

 

CHE l’art. 3, comma 53 della legge 23/12/96 nr. 662 ha sostituito l’art. 6 del decreto  legislativo  30/12/92  nr. 504 e  s.m.i.  concernente la determinazione dell’aliquota e dell’imposta che l’art. 3, comma 55 della L. 23.12.96  nr. 662  ha  sostituito  l’art. 8  del decreto legislativo 30/12/92 nr. 504 e s.m.i. concernente riduzioni e detrazioni;

 

CHE l’art. 58 del D.Lgs. 15/12/97 nr. 446, ha recato nuove disposizioni in materia  dei soggetti ad imposta e detrazioni per abitazioni principali, applicabili a decorrere dal 1° Gennaio 1998;

 

CHE l’art.1 comma 58, della legge 27/12/97 nr.449 attribuisce al Comune la facoltà  di deliberare aliquote agevolate,  inferiori al 4 per mille in  favore  di proprietari di  immobili per interventi  di recupero del patrimonio edilizio;

 

VISTE  le  circolari  del Ministero  delle  Finanze  14/12/95 nr. 138 e 07/04/97 nr. 2/551;

 

VISTA la delibera di G.C. nr. 05 del 16/01/2004, esecutiva, di determinazione dell’aliquota I.C.I. per l’anno 2004;

 

VISTO il Decreto Legge che fissa al 28.02.2005 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione anno 2005;

 

RITENUTO di confermare per l’anno 2005 le aliquote ICI stabilite per l’anno 2004;

 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Segretario  Comunale sulla regolarità tecnico-amministrativa  e contabile  della proposta  di deliberazione  ai sensi dell’art. 49 co. 1 D.Lgs. 267/2000;

 

VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

Con voti unanimi e palesi;

 

D E L I B E R A

 

1) Di confermare le seguenti norme per l’applicazione dell’I.C.I. Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2005

 

- aliquota ordinaria nella misura del 5,5% (cinque virgola cinque per mille);

 

- aliquota diversificata: viene  individuata  una aliqota  nella misura del 7%  (sette per mille),  ai sensi   dell’art. 3 comma 53 della legge 23/12/96 nr. 662,  per gli immobili   posseduti in aggiunta all’ abitazione principale e non locati e per le aree fabbricabili;

 

2) Di stabilire in €. 103,29 la detrazione unica della imposta per l’abitazione principale.

 

 

 

G.C.ici