LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
CHE l’I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili, è stata istituita con il titolo I, capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 nr. 504 e dallo stesso disciplinato, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
CHE l’art. 3, comma 53 della legge 23/12/96 nr. 662 ha sostituito l’art. 6 del decreto legislativo 30/12/92 nr. 504 e s.m.i. concernente la determinazione dell’aliquota e dell’imposta che l’art. 3, comma 55 della L. 23.12.96 nr. 662 ha sostituito l’art. 8 del decreto legislativo 30/12/92 nr. 504 e s.m.i. concernente riduzioni e detrazioni;
CHE l’art. 58 del D.Lgs. 15/12/97 nr. 446, ha recato nuove disposizioni in materia dei soggetti ad imposta e detrazioni per abitazioni principali, applicabili a decorrere dal 1° Gennaio 1998;
CHE l’art.1 comma 58, della legge 27/12/97 nr.449 attribuisce al Comune la facoltà di deliberare aliquote agevolate, inferiori al 4 per mille in favore di proprietari di immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
VISTE le circolari del Ministero delle Finanze 14/12/95 nr. 138 e 07/04/97 nr. 2/551;
VISTA la delibera di G.C. nr. 05 del 16/01/2004, esecutiva, di determinazione dell’aliquota I.C.I. per l’anno 2004;
VISTO il Decreto Legge che fissa al 28.02.2005 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione anno 2005;
RITENUTO di confermare per l’anno 2005 le aliquote ICI stabilite per l’anno 2004;
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale sulla regolarità tecnico-amministrativa e contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 co. 1 D.Lgs. 267/2000;
VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
Con voti unanimi e palesi;
D E L I B E R A
1) Di confermare le seguenti norme per l’applicazione dell’I.C.I. Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2005
- aliquota ordinaria nella misura del 5,5% (cinque virgola cinque per mille);
- aliquota diversificata: viene individuata una aliqota nella misura del 7% (sette per mille), ai sensi dell’art. 3 comma 53 della legge 23/12/96 nr. 662, per gli immobili posseduti in aggiunta all’ abitazione principale e non locati e per le aree fabbricabili;
2) Di stabilire in €. 103,29 la detrazione unica della imposta per l’abitazione principale.
G.C.ici