IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del Servizio sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto;

 

Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 recante il riordino della Finanza degli Enti territoriali, a norma dell’art. 4 della Legge 23.10.1992 . 421;

 

Visto in particolare il Titolo I, Capo I, del citato decreto legislativo che disciplina l’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

Visto il D.L. 8.8.1996, nr. 437;

 

Visto il D. Lgs.  15.12.1997 n. 446, come modificato dal  D. Lgs. 23.5.1998 nr. 56;

 

Vista la L. 27.12.1997 nr. 449;

 

Vista la L. 9.12.1998 nr. 431;

 

Visti e richiamati gli artt. 42 e 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 

Preso atto delle seguenti aliquote determinate per l’anno 2010, ovvero:

  1.  aliquota del 6,00 per mille per i terreni agricoli che non ricadono in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della L. 27.12.1977, n. 984;
  2. aliquota del 6,00 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative a proprietà indivisa, residente nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, salva la normativa vigente in materia di abitazione principale;
  3. aliquota del 7,00 per mille per le  persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative a proprietà indivisa per l’unità immobiliare non direttamente adibita ad abitazione principale, aree edificabili;

 

Preso atto che la situazione finanziaria emersa per l’anno 2011, determina la necessità di confermare le sopra indicate aliquote relative ai punti 1), 2), 3) al fine di garantire, congiuntamente al gettito derivante dal controllo dell’imposta dovuta per gli anni precedenti, l’incremento delle risorse finanziarie per conseguire  il prescritto pareggio di bilancio e la regolare erogazione dei servizi pubblici comunali;

 

Con sei  voti favorevoli,  con il voto contrario del Consigliere Conti, con l’astensione del consigliere Pansecco, legalmente espressi:

 

DELIBERA

 

a) di determinare, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 30.12.1992, nr. 504 e s.m.i. e dell’art. 49, 2° comma, della Legge 27.12.1997, nr. 449,  per l’anno 2011, le seguenti aliquote dell’Imposta Comunale per gli Immobili:

  1. aliquota del 6,00 per mille per i terreni agricoli che non ricadono in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della L. 27.12.1977, n. 984;
  2. aliquota del 6,00 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative a proprietà indivisa, residente nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, salva la  normativa vigente in materia di abitazione principale;
  3. aliquota del 7,00 per mille per le  persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative a proprietà indivisa per l’unità immobiliare non direttamente adibita ad abitazione principale, aree edificabili;

b) di stabilire che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D. Lgs 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lett. a), dell’art. 3 della L. 23.12.1996, n. 662;

c) di dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui ai punti precedenti  sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune.