DELIBERA

 

di determinare, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 30.12.1992, nr. 504 e s.m.i. e dell’art. 49, 2° comma, della Legge 27.12.1997, nr. 449,  per l’anno 2006, le seguenti aliquote dell’Imposta Comunale per gli Immobili:

 

  1. aliquota del 6,0 per mille per i terreni agricoli che non ricadono in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della L. 27.12.1977, n. 984;

 

  1. aliquota del 6,0 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative a proprietà indivisa, residente nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per aree fabbricabili il cui valore è stato determinato con propria deliberazione GC. n.103 del 30.12.2005;

 

  1. aliquota del 7,00 per mille per le  persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative a proprietà indivisa per l’unità immobiliare non direttamente adibita ad abitazione principale.

 

 Di stabilire che la detrazione per prima casa è di €. 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica; che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo solo titolare di prima casa e con reddito familiare inferiore ad €. 6.713,00 sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 124,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica;