VERBALE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

ASSUNTO CON I POTERI DEL CONSIGLIO

N.03 DEL 29/3/2007

 

OGGETTO: Fissazione aliquota ICI, anno 2007 – conferma aliquota anno precedente

 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

 

PREMESSO:

- che l'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, è stata istituita con il titolo I, capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinato, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

- che l'art. 3, comma 53 della legge 23/12/1996 n. 662 ha sostituito l'art. 6 del decreto legislativo 30/12/1992 n. 504 e s.m.i. concernente la determinazione della aliquota e dell'imposta che l'art. 3, comma 55, della L. 23/12/1996 n. 662 ha sostituito l'art. 8 del decreto legislativo 30/12/1992 n. 504 e s.m.i. concernente riduzioni e detrazioni; 

- che l'art. 58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha recato nuove disposizioni in materia di soggetti ad imposta e detrazioni per le abitazioni principali, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1998;

- che l'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, attribuisce al Comune la facoltà di deliberare aliquote agevolate, inferiori al 4 per mille, in favore di proprietari di immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio;

 

Viste le circolari del Ministero delle Finanze 14/12/1995 n. 138, 07/04/1997 n. 2/551 e 23/12/1999 n. 247/E;

 

Visto l'art. 30, commi 10, 12, 13 della legge 23/12/1999 n. 488 in materia di I.C.I.

 

Visto l’art. 42, 2° comma lett.F) del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 concernente la competenza del Consiglio Comunale in ordine alla istituzione ed ordinamento dei tributi;

 

Visto altresì l’art. 1, comma 156, della L. 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), di modifica dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 con cui si individua nel Consiglio Comunale l’organo competente a deliberare l’aliquota ICI facendo proprio un orientamento sostenuto dalla giurisprudenza;

 

L’art. 1, comma 169,  della L. 27/12/2006, n. 296, che espressamente prevede: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

 

Vista la Deliberazione C.C. n. 4 in data 29/02/2000, esecutiva ai sensi di legge, relativa all’applicazione dell’aliquota ICI per l’anno 2000, nonché la misura della detrazione per l’abitazione principale pari a Lire 200.000 (€ 103,29);

 

Vista la Deliberazione G.C. n. 114 in data 28/12/2000, esecutiva, concernente la determinazione dell’aliquota ICI anno 2001 nonché della detrazione per abitazione principale confermativa rispetto all’anno 2000;

Vista la Deliberazione G.C. n. 9 del 3/1/2002 esecutiva ai sensi di legge relativa alla fissazione delle aliquote ICI anno 2002 e relative detrazioni;

 

Vista la deliberazione G.C. n. 105 del 30/12/2002, esecutiva ai sensi di legge, relativa alla fissazione delle aliquote ICI anno 2003 e relative detrazioni nella stessa misura già fissata nell’anno 2002;

 

Vista la deliberazione G.C. n. 2 del 8/01/2004, esecutiva ai sensi di legge, relativa alla fissazione delle aliquote ICI anno 2004 e relative detrazioni nella stessa misura già fissata nell’anno 2003;

Vista la deliberazione G.C. n. 4 del 10/01/2005, esecutiva ai sensi di legge, relativa alla fissazione delle aliquote ICI anno 2005 e relative detrazioni nella stessa misura già fissata nell’anno 2004;

 

Vista la deliberazione G.C. n. 102 del 22/12/2005, esecutiva ai sensi di legge, relativa alla fissazione delle aliquote ICI anno 2006 e relative detrazioni nella stessa misura già fissata negli anni precedenti;

 

Udita la relazione del Segretario Comunale e del Responsabile del Servizio Finanziario;

 

Rilevato che il Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale,  ai fini della determinazione dell’aliquota ICI per l’anno 2007 ha valutato tutti gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'ente, in particolare:

a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

b) in relazione al gettito dell'imposta, determinante per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

Ritenuto di dover confermare per l’anno 2007 l’aliquota già individuata per l’anno 2006 (e precedenti), mantenendo invariata  la pressione fiscale rispetto all’anno 2006 per quanto riguarda l’applicazione dell’ICI;

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art.49 , 1° comma, D.Lgs 18/08/2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica;

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, 2° comma, D.Lgs  18/08/2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica contabile;

 

Visto lo Statuto Comunale;

Vista il regolamento comunale di contabilità;

Richiamato il Decreto Prefettizio n.4663/2007-01-21/GAB., in data 21/2/2007;

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

 

1)     Di stabilire ai fini dell’applicazione dell’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili, in questo Comune, con effetto dal 1° Gennaio 2007, una aliquota unica del 5 (cinque) per mille;

                                              

2)     Di stabilire altresì che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione: se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

1)     D dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui al capo I sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che il provvedimento sopra disposto rispetta tale equilibrio;

 

2)     Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale ai sensi della circolare del Ministero delle Finanze 13/02/1998 n. 49/E ed ai sensi della circolare n. 3/DPF del 16/04/2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29/05/2003.