VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE N.04 DEL 10/1/2005

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA ICI ANNO 2005

PREMESSO:

·        Che l’ICI – Imposta comunale sugli immobili-, è stata istituita con il titolo I, Capo I, del D.Lgs.vo 30/12/1992 n.504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

·        Che l’art.3, comma 53 della legge 23/12/1996 n.662 ha sostituito l’art.6 del Decreto Legislativo 30/12/1992 n.504 e s.m.i. concernente la determinazione della aliquota e dell’imposta che l’art.3, comma 55, della L.23/12/1996 n.662 ha sostituito l’art.8 del decreto legislativo 30/12/1992 n.504 e s.m. i. concernente riduzioni e detrazioni;

·        Che l’art.58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, ha recato nuove disposizioni in materia di soggetti ad imposta e detrazioni per le abitazioni principali, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1998;

·        Che l’art.1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n.449, attribuisce al Comune la facoltà di deliberare aliquote agevolate, inferiori al 4 per mille, in favore di proprietari di immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio;

 

VISTE le circolari del Ministero delle Finanze 14/12/1995 n.138, 7/04/1997 n.2/551 e 23.12.1999 n.247/E;

VISTO l’art.30, commi 10, 12, 13 della legge 23.12.1999 n.488 in materia di I.C.I.;

 

VISTO l’art.42, 2° comma lett. F) del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 concernente la competenza del Consiglio Comunale in ordine alla istituzione ed ordinamento dei tributi, CON ESCLUSIONE DELLA DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE  ALIQUOTE, per cui stante la chiara dizione della norma, non sussistono più dubbi circa la competenza della Giunta Comunale in ordine alla determinazione delle aliquote dei tributi già istituiti;

 

VISTA la deliberazione GC n°02  in data 8/1/2004, esecutiva ai sensi di legge relativa all’applicazione dell’aliquota ICI  per l’anno 2004 nella misura unica del 5 per mille con detrazione per l’abitazione principale pari a € 103,29;

VISTA la deliberazione CC n° 3 in data 29/3/2004 esecutiva ai sensi di legge,  concernente la presa d’atto della deliberazione G.C. 02/2004 che ha fissato l’entità dell’aliquota ICI 2004 nella misura unica del 5 per mille, mantenendo la stessa immutata rispetto all’anno 2003;

 

RILEVATO che la Giunta Comunale ai fini della determinazione dell’aliquota ICI per l’anno 2005 ha valutato tutti gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’ente, in particolare:

a)      nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

b)      in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2005 l’aliquota già applicata nell’anno 2004 nella misura del 5 per mille considerando sia le effettive esigenze di bilancio che le implicazioni di carattere economico-sociale derivanti dall’applicazione della stessa imposta;

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio tributi del Comune;

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnico-contabile ai sensi dell’art.49, comma 1° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

 

VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

 

VISTO lo Statuto Comunale;

 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

 

AD UNANIMITA’ di voti espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

 

 

DI  STABILIRE ai fini dell’applicazione dell’ICI, Imposta Comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1° gennaio 2005, una aliquota unica del 5 (cinque) per mille.

 

DI STABILIRE altresì che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione: se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

 

SI  DA’ atto che nella determinazione delle aliquote di cui al capo 1 sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comunale e che il provvedimento sopra disposto rispetta tale equilibrio.

 

DI DISPORRE che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale ai sensi della circolare del Ministero delle Finanze 13/02/1998 nn.49/E. pubblicata sulla gazzetta ufficiale n.40 del 18/2/1998 ed ai sensi della Circolare n.3/DPF del 16/4/2003 pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.123 del 29/5/2003.