OMISSIS
DELIBERA
1) di determinare, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 30.12.1992, nr. 504 e s.m.i. e dell’art. 49, 2° comma, della Legge 27.12.1997, nr. 449, per l’anno 2006, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune nella misura:
a) - del 5,50 (cinque virgola cinquanta) per mille ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE e le pertinenze, come definite dalla vigente normativa in materia di ICI;
b) - del 6,00 (sei virgola zero) per mille ALIQUOTA ORDINARIA per tutti gli altri casi;:
1) di stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica;
2) di riconoscere un’ulteriore detrazione di €. 103,29 – per le abitazioni concesse in uso gratuito o in comodato a parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli), a condizione che detti parenti abbiano la residenza anagrafica ed il domicilio nell’abitazione in questione;
3) di dare atto che l’applicazione della detrazione nelle ipotesi di cui al precedenti punto è subordinata alla presentazione al Comune di apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ che attesti le condizioni necessarie per beneficiare dell’ulteriore agevolazione, entro il 31.12.2007;
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