1) di determinare, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 30.12.1992, nr. 504 e s.m.i. e dell’art. 49, 2° comma, della Legge 27.12.1997, nr. 449, per l’anno 2006, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune nella misura:
a) - del 5,50 (cinque virgola cinquanta) per mille per abitazione principale e le pertinenze, come definite dalla vigente normativa in materia di ICI;
b) – del 6,00 (sei virgola zero) per mille per tutti gli altri casi;:
1) di stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica;
3) di riconoscere un’ulteriore detrazione di €. 103,29 – per le abitazioni concesse in uso gratuito o in comodato a parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli), a condizione che detti parenti abbiano la residenza anagrafica ed il domicilio nell’abitazione in questione;
4) di dare atto che l’applicazione della detrazione nelle ipotesi di cui al precedenti punto è subordinata alla presentazione al Comune di apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ che attesti le condizioni necessarie per beneficiare dell’ulteriore agevolazione, entro il 31.12.2006;
5) stabilire che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D. Lgs 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lett. a), dell’art. 3 della L. 23.12.1996, n. 662;
6) di dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui al punto 1) nonché della definizione di cui al punto 2) sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune.