ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE NR. 19 ADOTTATA DAL COMUNE DI CARTOSIO (PROV. ALESSANDRIA) IN DATA 14 MARZO 2005   IN MATERIA DI ALIQUOTA I.C.I. PER L’ANNO 2005
 

LA GIUNTA COMUNALE

 
….. omissis…..
 

DELIBERA

1)      di determinare, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 30.12.1992, nr. 504 e s.m.i. e dell’art. 49, 2° comma, della Legge 27.12.1997, nr. 449,  per l’anno 2005, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune nella misura:
 
a)      - del 5,50  (cinque virgola cinquanta) per mille per abitazione principale e le pertinenze, come definite dalla vigente normativa  in materia di ICI;
 
b)      – del 6,00 (sei virgola zero) per mille per tutti gli altri casi;:
 
1)      di stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica;
 
3) di riconoscere  un’ulteriore  detrazione di  €. 103,29 –  per le abitazioni concesse in uso gratuito o in comodato a parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli), a condizione che detti parenti abbiano la residenza anagrafica ed il domicilio nell’abitazione in questione;
 
4) di dare atto che l’applicazione della detrazione nelle ipotesi di cui al  precedente punto   è subordinata alla presentazione al Comune di apposita  dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ che attesti  le condizioni necessarie per beneficiare dell’ulteriore agevolazione, entro il 31.12.2005;
 
5) stabilire che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D. Lgs 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lett. a), dell’art. 3 della L. 23.12.1996, n. 662;
 
 
6) di dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui al punto 1) nonché della definizione di cui al punto 2) sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune.

Il presente estratto è conforme alla deliberazione originale della Giunta Comunale n. 19 del 14 marzo 2005 , esecutiva a senso di legge, e si rilascia in carta semplice ad uso pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
Li,  06.04.2005
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Silvio Genta