RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 6 del 01/02/2005, esecutiva, con la quale veniva determinata nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale, al 6,5 per mille per le altre tipologie di immobili e al 4 per mille per fabbricati di proprietà di Società ed Enti che non perseguono fini di lucro da applicarsi in questo Comune, per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni;
VISTA
RIBADITO che l’aliquota non inferiore al 4 per mille, non può superare il 6 per mille, ovvero il 7 per mille per straordinarie esigenze di bilancio;
VERIFICATO il gettito tributario dell'anno 2005 con riferimento alla proiezione dei dati acquisiti, in base all'introito della prima rata;
CONSTATATO che le esigenze di bilancio in relazione ai programmi amministrativi ed alla qualità dei servizi da garantire, permettono di mantenere l’aliquota nella medesima misura dell’anno 2005: 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale; 6,5 per mille per le altre tipologie di unità immobiliari; 4 per mille per fabbricati di Società ed Enti che non perseguono fini di lucro;
VISTO il D.Lvo 504/92, la legge 537/93, il D.Lvo 446/97, la legge 449/97, la legge 488/99 così come modificata dalla legge 388/2000;
ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 della D.Lvo n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
D E L I B E R A
1) di determinare, per l'anno
- unità immobiliari adibite ad abitazione principale: 5 per mille;
- altre tipologie di unità immobiliari: 6,5 per mille;
- fabbricati di proprietà di Società ed Enti che non perseguono fini di lucro: 4 per mille;
2) di fissare la detrazione per l’abitazione principale in € 103,29=;
3) di determinare per l'anno 2006, la detrazione d'imposta di € 123,95= per l’abitazione principale, per i titolari di pensione sociale o trattamento integrato al minimo o pensione di invalidità non superiore al trattamento pensionistico integrato al minimo, nel caso tali soggetti non posseggano alcun altro reddito o altro immobile. I soggetti che usufruiscono di tale maggior detrazione sono tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti sopra descritti con apposita autocertificazione da presentare al Comune, a pena l’inammissibilità dell’agevolazione, entro il termine previsto per il versamento della 1° rata di acconto dell’ICI 2006;
4) di stimare, in base alle verifiche effettuate relative alla riscossione della prima rata 2005, il gettito complessivo dell'imposta in € 98.000,00 da iscrivere all'apposito capitolo di entrata del bilancio 2006;
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con votazione unanime resa a parte ed in forma palese.
(ici)