DELIBERAZIONE N.  03 DEL 29 GENNAIO 2009.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL’I.C.I. PER L’ANNO 2009 E DELL’IMPORTO DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

visto che ai sensi dell’articolo unico comma 169 della legge n. 296/2006 gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

 

visto che il termine massimo per l’approvazione del bilancio preventivo 2009 è stato stabilito alla data del 31 marzo 2009 con Decreto del Ministro dell'interno in data 19 dicembre 2008;

 

atteso che l’articolo unico comma 156 della legge n. 296/2006 ha modificato l’articolo 6 comma 1 del d. lgs. n. 504/1992 e che, a seguito di tale modifica (entrata in vigore il 1° gennaio 2007) l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili è stabilita dal consiglio comunale;

 

visto che ai sensi dell’art. 42 c. 2 lett. f) del D. Lgs. n. 267/2000 al consiglio è attribuita la competenza per quanto attiene all’ordinamento generale dei tributi comunali;

 

richiamato il D Lgs. 30.12.1992 n. 504 e s.m. e la restante normativa in materia di I.C.I.;

 

atteso che per l'anno 2008, come per l’esercizio precedente, le aliquote dell'imposta in questione erano state determinate in misura diversificata a seconda della categoria di immobili con delibera consiliare n. 2 in data 26.03.2008, esecutiva;

 

richiamata la deliberazione n. 7 in data 19.01.2009, con cui la Giunta comunale ha approvato lo schema di bilancio preventivo 2009 e degli allegati documenti di programmazione e dato atto che, come riferito nella parte narrativa della delibera stessa, la Giunta - nell’ottica della limitazione dell’aumento della pressione tributaria sui cittadini -  propone al consiglio di confermare per l’anno 2009 le misure delle aliquote dell’imposta comunale in vigore nell’anno 2008;

 

richiamati i primi tre commi dell’art. 1 del del D.L. n. 93/2008 convertito in legge n. 126/2008, a termini dei quali:

“1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

2.  Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

3.  L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.

 

 

 

ritenuto che il gettito prevedibile alla luce della precitata disposizione e della conferma delle aliquote in vigore nel 2008 possa garantire la copertura delle spese connesse alle esigenze di funzionamento e di potenziamento dei servizi comunali e di quelli gestiti in forma associata, tenuto conto del fatto che il minore gettito per I.C.I. dovrebbe trovare compensazione nell’ammontare del rimborso erariale previsto dal comma 4 del medesimo articolo 1 del predetto D.L. n. 93/2008;

 

dato atto comunque che l’art. 77-bis comma 30 del D.L. n. 112/08, nel testo risultante a seguito della conversione nella legge n. 133/2008 ha sospeso per il triennio 2009/11 il potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote o delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello stato, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla TARSU;

 

udita pertanto la proposta del Sindaco di stabilire le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2009 nei termini sottoindicati:

 

OGGETTO DELL’IMPOSTA                                                                                                                                                                               ALIQUOTA

 

Abitazioni principali e relative pertinenze; ………………….…………………………..4,50 per mille

 

Immobili diversi dalle abitazioni, abitazioni diverse da  ………………….…………….7,00 per mille

quella principale; terreni agricoli ed aree edificabili;

 

udita altresì la proposta del Sindaco di determinare anche per l’anno 2009 la misura della detrazione per l’abitazione principale per le categorie deboli della popolazione in un ammontare superiore rispetto alla detrazione ordinaria e precisamente nell’importo di euro 130,00 per i pensionati e i disoccupati con reddito del nucleo familiare inferiore ad euro 8.562,00, titolari della sola prima casa e non proprietari di terreni, conformemente alle istanza  formulate dalle organizzazioni sindacali;

 

atteso che, sulla base delle proposte anzidette, l’ufficio prevede un gettito dell’imposta di Euro 167.000,00 circa;

 

acquisiti sulle proposte del Sindaco i pareri favorevoli della responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica ed a quella contabile;

 

con voti favorevoli  unanimi legalmente espressi

 

D E L I B E R A

 

1 - di determinare per l'anno 2009 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili da applicare sul territorio comunale di Alice Bel Colle nella misure sotto indicate:  

 

OGGETTO DELL’IMPOSTA                                                                                                                                                                               ALIQUOTA

 

Abitazioni principali e relative pertinenze.………………….……………………….….4,50 per mille

 

Immobili diversi dalle abitazioni, abitazioni diverse da

quella principale; terreni agricoli ed aree edificabili….……………………….………. 7,00 per mille

 

2 - di determinare la detrazione per l’abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure seguenti:

 

a)      euro 103,29 rapportate ad anno, per la generalità dei contribuenti;

 

b)      euro 130,00 per i pensionati e disoccupati con reddito del nucleo familiare inferiore ad euro 8.562,00, titolari della sola prima casa e non proprietari di terreni. 

 

indi con separata, successiva votazione unanime, il Consiglio dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 u.c. del D.Lgs. n. 267/2000.

 

 

Letto, confermato e sottoscritto.

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO          IL SINDACO                        IL SEGRETARIO COMUNALE

       GASTI                                          GALEAZZO                                         PASTORINO

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------

Visto l'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, esprimo parere favorevole sulla proposta di deliberazione sottoposta al consiglio comunale, in ordine alla regolarità tecnica.

                                                                                LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

 

                                               

 

Visto l'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, esprimo parere favorevole sulla proposta di deliberazione sottoposta al consiglio comunale, in ordine alla regolarità contabile.

                                                                                LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO