Articolo 1, del D.L. 93/08. Esenzione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
Con l'articolo 1 del D.L. 93/08 il legislatore ha introdotto, a decorrere dall'anno 2008, una norma di esenzione a favore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
In sintesi SONO ESENTI:
NON SONO ESENTI:
SOGGETTI PASSIVI
Sono soggetti all'imposta i proprietari, ovvero i titolari del diritto d'usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie nonché i titolari di concessione su aree demaniali ed i locatari finanziari (LEASING in quanto il locatario semplice rimane completamente estraneo al rapporto di imposta), su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali od alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa. Si ricorda che per i Cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata per cui comporta l'applicazione dell'aliquota ordinaria con la detrazione per abitazione principale.
Come si determina il valore dell'immobile
Per calcolare l'ICI bisogna prima di tutto definire il valore tassabile, ossia quello che di norma si chiama "base imponibile". A questo fine occorre distinguere se si tratta di fabbricati, di aree fabbricabili o di terreni agricoli.
Per i fabbricati la base imponibile è costituita dalla rendita catastale espressa in Euro rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale.
Il coefficiente per il quale va moltiplicata la rendita catastale (espressa in Euro) rivalutata è uguale a:
100 per le abitazioni ed i fabbricati a destinazione varia ascritti nelle categorie catastali A e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
50 per gli uffici, gli studi privati (categoria A/10), gli alberghi, teatri, banche, opifici ecc. (categoria D);
34 per negozi e botteghe (categoria C/1).
140 per i fabbricati a destinazione varia ascritti nella categoria catastale B (ex art. 2, comma 45, L. 286/06).
Il valore delle aree fabbricabili è costituito dal valore venale in comune commercio. Con delibera della Giunta Comunale n. 474/2005 sono stati definiti i valori delle aree in considerazione delle destinazioni previste dal PRG.
Il valore dei terreni agricoli è costituito dal reddito dominicale, espresso in Euro, rivalutato del 25%, moltiplicato per 75.
Aliquote e detrazione annua dall'imposta per l'anno 2011
Le aliquote sono rimaste invariate rispetto all'anno d'imposta 2010
ALIQUOTA ORDINARIA di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili nella misura del 6,9 per mille;
ALIQUOTA RIDOTTA al 4,9 per mille per le abitazioni principali non esenti (ascritte alle seguenti categorie catastali: A1, A8 e A9) e relative pertinenze;
N.B.: nel caso in cui le cantine o i box non siano più pertinenze bisogna avvalersi dell'apposito modello
Aliquota agevolata del tre per mille
a) per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizione definite dai patti territoriali comprese quelle adibite ad uso abitativo per studenti universitari ( L. 431/1998 art. 2, c. 3 e art. 5, c. 2 e 3 ) con conseguente presentazione di specifica istanza;
b) per i terreni agricoli ricompresi nella fascia "A" delle aree esondabili denominate "AREE GOLENALI" con conseguente presentazione di specifica istanza reperibile presso l'Ufficio Agricoltura del Comune di Alessandria sito in Piazza Libertà n°1;
Aliquota maggiorata del nove per mille
Sono soggetti a tale aliquota gli immobili adibiti ad uso abitativo non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni ex art. 2, comma 4, L. 9/12/98 n. 431.
Non sono soggette all'applicazione dell'aliquota maggiorata, sopra indicata: 1) le abitazioni messe a disposizione di familiari o date in comodato, a condizione che l'utilizzatore stabilisca in esse la residenza anagrafica; 2) l'abitazione principale dei soggetti passivi cittadini italiani residenti all'estero. La predetta agevolazione è limitata ad un'unica unità immobiliare, alla quale in tal caso si applica l'aliquota ordinaria del 6,9 per mille.
Sobborgo di Castelceriolo
ALIQUOTA RIDOTTA al 3 per mille per le abitazioni principali non esenti (ascritte alle seguenti categorie catastali: A1, A8 e A9) e relative pertinenze;
ALIQUOTA RIDOTTA al 5 per mille per le unità immobiliari ascritte nella categoria catastale "A" (case di abitazione) con esclusione della categoria "A/10" relativa agli uffici;
ALIQUOTA ORDINARIA al 6,9 per mille: per tutte le rimanenti unità immobiliari, i terreni agricoli e le aree fabbricabili.
Tale situazione, nonché l'eventuale successiva variazione, deve essere comunicata al Comune
Detrazioni
DETRAZIONE annua dall'imposta di 104,00 Euro per l'abitazione principale non esente (categoria catastale A1, A8 e A9);
DETRAZIONE dall'imposta di 130,00 Euro (esclusivamente per gli invalidi civili totali e con obbligo di presentazione di apposita istanza) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale non esente (categoria catastale A1, A8 e A9) del soggetto passivo nel caso in cui, nell'ambito del proprio stato di famiglia anagrafico vi sia/siano soggetto/i disabile/i.
SI PRECISA CHE LE PREDETTE DETRAZIONI NON VANNO SOMMATE
Versamento dell'imposta 2011
Ai sensi dell'articolo 1, comma 166, della l. 296/06 (legge finanziaria 2007) il pagamento dei tributi locali, e quindi anche dell'I.C.I., deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
L'Imposta deve essere calcolata sulla base dei mesi di possesso nel corso del 2011; il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è calcolato per intero. Es. il Contribuente che ha venduto un immobile il 20 aprile dovrà versare l'ICI relativa ai quattro mesi di possesso dell'immobile.
Ai sensi di legge il pagamento può anche essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2011 (ex art. 37, c. 13, D.L. 223/06).
Se il Contribuente possiede più immobili situati nello stesso Comune, deve effettuare un unico versamento.
Se gli immobili sono situati in Comuni diversi, si deve effettuare un versamento per ogni Comune.
Ravvedimento operoso
Il contribuente può evitare l'applicazione integrale della sanzione tributaria del 30% dell'imposta dovuta in caso di omesso, parziale, tardivo versamento dell'imposta, attraverso lo strumento del ravvedimento operoso.
Tale strumento può essere utilizzato a condizione che il contribuente non sia stato oggetto di lettere di convocazione, richieste di documentazione, verifiche, o qualsiasi diversa attività di accertamento in materia di I.C.I., relativa all'anno d'imposta in questione.
Con la modifica apportata dal DL. 98/2011, dal 6 luglio 2011, è stata prevista, per coloro che si avvalgono del ravvedimento operoso, una nuova misura della sanzione per i versamenti eseguiti entro 15 giorni dall'ordinaria scadenza, misura che cresce in ragione del maggior tempo trascorso.
La regolarizzazione dei pagamenti deve essere effettuata utilizzando gli stessi bollettini previsti per il versamento ordinario dell'ICI.
Il bollettino deve essere compilato in ogni sua parte ed in particolare:
nel riquadro "importi riferiti a..." deve essere esposta l'eventuale imposta o differenza d'imposta dovuta e non versata, non maggiorata di sanzioni e interessi;
il versamento, invece, deve comprendere, oltre all'imposta, la sanzione ridotta e gli interessi;
barrare la casella "ravvedimento".
Pagamento con modello F24 ICI
Visto quanto disposto dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, a decorrere dal 1° maggio 2007, per tutti i Comuni è possibile effettuare il versamento dell'ICI utilizzando il nuovo modello F24 ICI. Ciò consente al contribuente di compensare l'imposta con eventuali crediti maturati per altri tributi erariali (irpef, iva, ecc.).
I Codici Tributo da utilizzare per la compilazione del modello di versamento, nella "sezione ICI ed altri tributi locali", sono i seguenti:
3901 - denominato: imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'abitazione principale
3902 - denominato: imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni agricoli
3903 - denominato: imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili
3904 - denominato: imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati
3906 - denominato: imposta comunale sugli immobili (ICI) interessi
3907 - denominato: imposta comunale sugli immobili (ICI) sanzioni
Il codice catastale del Comune di Alessandria da indicare sul modello F24 è A 182.
Per ulteriori informazioni utili per il versamento, è possibile collegarsi a www.agenziaentrate.it (selezionare: "modulistica", quindi "modelli di versamento F23-F24", infine "F24 tributi locali (ICI ...)").
Si precisa che l'utilizzo del modello F24 ICI per il versamento dell'ICI non è un obbligo bensì una opportunità, pertanto è sempre possibile eseguire i versamenti ICI con i normali bollettini postali.
Presentazione /dichiarazione di variazione ICI 2010 (ex art. 1,c. 174, L. 296/06)
Deve essere presentata o spedita con raccomandata senza ricevuta di ritorno, in duplice copia, entro il termine fissato dalla legge per la trasmissione telematica del Modello Unico (entro il 30/09/2011), limitatamente agli immobili, siti nel territorio del Comune, per i quali si siano verificate variazioni nel corso dell'anno 2010. La Comunicazione/ Dichiarazione deve essere presentata anche se le variazioni sono avvenute nel periodo dal 18 al 31 dicembre 2009 (e quindi si riflettono non sull'ammontare dell'imposta dovuta per il 2010, ma solo su quello per il 2011) avvalendosi dei modelli predisposti e distribuiti gratuitamente od utilizzando il modello ministeriale.
Nota
Con Delibera del Consiglio Comunale del 6 dicembre 1999 n. 89 è stato esteso il concetto di pertinenza agli immobili classificati nella categoria C/2 limitatamente alle cantine (Cantina intesa come locale fresco, interrato o seminterrato, adibito alla produzione e conservazione del vino o di derrate alimentari) ed ai box di pertinenza ancorchè distintamente iscritti a Catasto, così come previsto dall'articolo 6, comma 1, del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili.
PER ALTRE INFORMAZIONI E/O NECESSITA' DI MODULI, CONSULTARE IL SITO DEL COMUNE: http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/108