Proroga di quelle fissate per l'anno 2008 ex Delibera Consiglio Comunale n. 178 del 28/12/2007
ALIQUOTA ORDINARIA di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili nella misura del 6,9 per mille;
ALIQUOTA RIDOTTA al 4,9 per mille per le abitazioni principali non esenti (ascritte alle seguenti categorie catastali: A1, A8 e A9) e relative pertinenze;
a) per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizione definite dai patti territoriali comprese quelle adibite ad uso abitativo per studenti universitari ( L. 431/1998 art. 2, c. 3 e art. 5, c. 3 ) con conseguente presentazione di specifica istanza;
b) per i terreni agricoli ricompresi nella fascia "A" delle aree esondabili denominate "AREE GOLENALI" con conseguente presentazione di specifica istanza reperibile presso l'Ufficio Agricoltura del Comune di Alessandria sito in Piazza Libertà n°1;
Sono soggetti a tale aliquota gli immobili adibiti ad uso abitativo non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni ex art. 2, comma 4, L. 9/12/98 n. 431.
Non sono soggette all'applicazione dell'aliquota maggiorata, sopra indicata: 1) le abitazioni messe a disposizione di familiari o date in comodato, a condizione che l'utilizzatore stabilisca in esse la residenza anagrafica; 2) l'abitazione principale dei soggetti passivi cittadini italiani residenti all'estero. La predetta agevolazione è limitata ad un'unica unità immobiliare, alla quale in tal caso si applica l'aliquota ordinaria del 6,9 per mille.
Tale situazione, nonché l'eventuale successiva variazione, deve essere comunicata al Comune.
ALIQUOTA RIDOTTA al 3 per mille per le abitazioni principali non esenti (ascritte alle seguenti categorie catastali: A1, A8 e A9) e relative pertinenze;
ALIQUOTA RIDOTTA al 5 per mille per le unità immobiliari ascritte nella categoria catastale "A" (case di abitazione) con esclusione della categoria "A/10" relativa agli uffici;
ALIQUOTA ORDINARIA al 6,9 per mille: per tutte le rimanenti unità immobiliari, i terreni agricoli e le aree fabbricabili.
DETRAZIONE annua dall'imposta di 104,00 Euro per l'abitazione principale non esente (categoria catastale A1, A8 e A9);
DETRAZIONE dall'imposta di 130,00 Euro (esclusivamente per gli invalidi civili totali e con obbligo di presentazione di apposita istanza) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale non esente (categoria catastale A1, A8 e A9) del soggetto passivo nel caso in cui, nell'ambito del proprio stato di famiglia anagrafico vi sia/siano soggetto/i disabile/i.
SI PRECISA CHE LE PREDETTE DETRAZIONI NON VANNO SOMMATE