ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 440 DEL 28 NOVEMBRE 2006 ADOTTATA DAL COMUNE DI

ALESSANDRIA IN MATERIA DI ALIQUOTA ICI PER L’ANNO

D’IMPOSTA 2007.

“Omissis”…………………

1°) = l’aliquota ordinaria al 6,9 per mille, ai sensi dell’ art. 6 del decreto legislativo 504

del 30 dicembre 1992 di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

2°) = l’aliquota ridotta al 4,9 per mille ai sensi dell’ art. 6 del menzionato “Regolamento

per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili” per le seguenti unità immobiliari:

a) abitazione di proprietà o in diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o

superficie del soggetto passivo che vi risiede;

b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti

nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

c) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o

disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

d) abitazione concessa in uso gratuito dai genitori al/ai figlio/i e viceversa, purché il

titolo dell’intera proprietà si esaurisca tra i suddetti soggetti e l’utilizzatore risulti ivi

anagraficamente residente;

e) cantine e box di pertinenza delle abitazioni principali, ancorché distintamente iscritte

a catasto;

3°) = per il sobborgo di Castelceriolo, per le motivazioni espresse in premessa:

􀂾 l’aliquota ridotta al 5 per mille per le unità immobiliari ascritte nella

categoria catastale “A” (case di abitazione) con esclusione della

categoria “A/10” relativa agli uffici;

􀂾 l’aliquota ridotta al 3 per mille esclusivamente per la c.d “abitazione

principale”, ovvero per l’unità immobiliare nella quale il soggetto

passivo persona fisica residente ed i suoi familiari dimorano

abitualmente e relative pertinenze;

4°) = l’aliquota agevolata al 3 per mille per le unità immobiliari concesse in locazione a

titolo di abitazione principale alle condizioni definite dai patti territoriali comprese quelle

adibite ad uso abitativo per studenti universitari secondo quanto previsto dalla legge

431/1998 art. 2, comma 3 ed articolo 5, comma 3;

5°) = l’aliquota agevolata al 3 per mille per i terreni agricoli ricompresi nella fascia “A”

delle aree esondabili denominati “AREE GOLENALI”;

6°) = l’aliquota maggiorata al 9 per mille, per gli immobili adibiti ad uso abitativo non

locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due

anni ex art. 2, comma 4, L. 9 dicembre 1998 n. 431.

Non sono soggette all’applicazione dell’aliquota maggiorata, deliberata dalla Giunta

Comunale per le unità abitative diverse dall’abitazione principale e non locate:

􀂃 le abitazioni messe a disposizione di familiari o date in comodato, a condizione

che l’utilizzatore stabilisca in esse la residenza anagrafica;

􀂃 l’abitazione principale dei soggetti passivi cittadini italiani residenti all’estero.

La predetta agevolazione è limitata ad un’unica unità immobiliare.

Tale situazione, nonché l’eventuale successiva variazione, deve essere comunicata al

Comune.”

7°) = la detrazione annua dall’Imposta di € 104,00, per le seguenti unità immobiliari, ai

sensi dell’ art. 6, comma 2, del menzionato “Regolamento per l’applicazione dell’

dall’imposta Imposta Comunale sugli Immobili”:

a) abitazione di proprietà o in diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o

superficie del soggetto passivo che vi risiede;

b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel

comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

c) alloggio regolarmente assegnato dall’Agenzia territoriale per la casa (A.T.C. già

I.A.C.P.);

d) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o

disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

e) abitazione concessa in uso gratuito dai genitori al/ai figlio/i e viceversa, purché il

titolo dell’ intera proprietà si esaurisca tra i suddetti soggetti e l’utilizzatore risulti ivi

anagraficamente residente.

8°) = la detrazione dall’imposta nella misura di 130,00 € per l’unità immobiliare adibita

ad abitazione principale del soggetto passivo nel caso in cui, nell’ambito dello stato di

famiglia anagrafico vi sia/siano soggetto/i disabile/i, in possesso della certificazione di

riconoscimento di invalidità civile rilasciata dalla competente Commissione sanitaria dalla

quale risulti/ino invalido/i con totale e permanente invalidità al 100% con necessità di

assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.

11/02/1980 n. 18 e L. 30/03/1971 n. 118).

La detrazione spetta anche nel caso in cui il soggetto passivo sia disabile.

La detrazione spetta sino al momento in cui sussistano le condizioni di cui sopra.

La detrazione non compete per l’unità immobiliare data in locazione, ancorché il

proprietario a sua volta dimori in una diversa casa come locatario, né per l’unità

immobiliare concessa dal soggetto passivo in uso gratuito ai genitori o ai figli.

L’unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza dell’Imposta dovuta per

l’abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione

dell’importo dovuto per le pertinenze, cioè box e cantine dell’abitazione principale

medesima, appartenenti al titolare di questa.

Detta detrazione opera fino alla concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al

periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione richiesta;

………………… “Omissis”